FONTE: INPS
L’art.30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 dispone l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 settembre 2009, con effetto dal 01/10/2009 detta misura era stata fissata al 6,83585 % in ragione annuale.
Considerato che il citato art. 30 prevede che la determinazione del tasso di interesse di mora venga fissato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interessata la Banca d’Italia, con provvedimento n. prot. 2010/124566 del 07/09/2010 ha disposto la riduzione dell’attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. La variazione decorre dal 1 ottobre 2010.
Si rammenta che il comma 9 dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Pertanto, anche per tale fattispecie,l a nuova misura trova applicazione partire dal 1 ottobre 2010.
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simone · 747 weeks ago
Rimane comunque assurdo che in Italia sia sempre così poco chiaro che, oltre a doveri, i cittadini hanno dei diritti.
Sapere le conseguenze a cui alcuni comportamenti potrebbero portare credo ne facciano parte.
Grazie
Simone
STUDIOMARCONI 24p · 747 weeks ago
Pienamente d'accordo,
Grazie per aver visitato le nostre pagine,
Saluti, Gianluca