AGGIORNAMENTO MANOVRA MONTI
La MANOVRA MONTI ha esteso quale MISURA A REGIME la detrazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie
La misura viene estesa anche ad edifici non residenziali (esclusivamente per le zone colpite da calamità).
N.B:Le agevolazioni del 55% per l’efficienza energetica potrebbero essere anch’esse oggetto di proroga fino al 2014.
I contribuenti che sostengono spese per i lavori di ristrutturazione edilizia fino al 31 dicembre 2012 possono usufruire della detrazione d’imposta Irpef 36%.
Ulteriore agevolazione è accordata per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio:
(aliquota Iva agevolata del 10% – a tutt’oggi non sottoposota a decadenza).
A chi spetta:
Ai proprietari ed ai titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese.
A titolo esemplificativo:
Il proprietario
Il titolare di un diritto reale sul bene
L’inquilino
I soci di cooperative
soci delle società semplici
Gli imprenditori individuali (immobili non strumentali).
N.B: La detrazione spetta anche al familiare conviventi, purché sia esso a sostenere direttamente le spese.
N.B: Stessa fattispecie per coloro che eseguono lavori in proprio, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali.
Per usufruire della detrazione, è necessario:
Inviare, precedentemente all’inizio dei lavori, raccomandata al Centro operativo di Pescara. (adempimento abolito dal 13/05/2011)
Inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R.
Pagare le spese sostenute con bonifico, da cui si evincano la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Nella causale dovrà essere indicata la seguente dicitura:
Bonifico ai sensi Legge 449/97 art. 1 c. 3 saldo fattura numero NN del ______
N.B: Se il pagamento è stato effettuato da più soggetti, il bonifico devrà necessariamente riportare il numero di codice fiscale di ciascuno.
Comunicazione resa all’ASL:
Deve essere resa presso la sede ASL di competenza nel territorio dove è ubicato l’immobile.
Tale comunicazione è obbligatoria se:
Nei cantieri insistano piu’ imprese
Vi siano modifiche intervebute che obblighino alla comunicazione (esempio intervengano più ditte successivamente all’inizio dei lavori)
Ancorchè nel cantiere operi un’unica impresa questa impieghi duecento uomini-giorno.
Lavori condominiali:
In questo caso dovrà essere indicato il codice fiscale del condominio, e dell’Amministratore
Se coesistono diversi comproprietari dell’immobile, tutti concorrono alla detrazione, sulla base delle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi. Anche in questo caso vanno riportati i codici fiscali di ognuno dei comproprietari, e le fatture devoranno essere a loro intestate
N.B: Se il bonifico riporta esclusivamente il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al Centro Servizi, gli altri beneficiari, per non perdere il diritto alla detrazione, dovranno indicare nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.
N.B: Dal 13 maggio 2011 tale obbligo è stato abolito. Per usufruire della detrazione gli adempimenti sono ridotti ai seguenti:
Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore
Gli estremi di registrazione dell’atto che costituisce titolo.
Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare
La tempistica per il rimborso delle spese sostenute quale sgravio fiscale:
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Soggetti con età anagrafica compresa tra i 75 e gli 80 anni:
Per gli interventi effettuati da persone di età non inferiore rispettivamente a 75 e 80 anni, la detrazione può essere ripartita in cinque e tre anni
Obblighi da rispettare:
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal 13 maggio 2011.
Altre fattispecie per cui spetta la detrazione:
La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
La detrazione riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione.
La detrazione spetta, inoltre, per:
L’eliminazione delle barriere architettoniche
La realizzazione di ogni strumento che, sia da ausilio alle persone portatrici di handicap
L’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
N.B: La detrazione 36% non è cumulabile con la detrazione 55% per le spese relative ad interventi di risparmio energetico.
Importante novità:
Come è noto l’istituto di credito presso il quale bisogna obbligatoriamente rivolgersi per il pagamento dei lavori di ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico (benefici 36 e 55 per cento) applica una ritenuta a titolo d’acconto.
Dal 6 luglio 2011 l’aliquota della ritenuta si riduce dal 10% al 4%.
Nota del 08/08/2011:
N.B: da una nota dell’Agenzia delle entrate si evince che le agevolazioni introdotte dal decreto Sviluppo relative agli sgravi Irpef 36% – 55% (mancato obbligo di invio comunicazione inizio – prosecuzione lavori – mancato obbligo di indicare in fattura spese mandodopera) non saranno applicate retroattivamente al 13/05/2011, in mancanza di un pronunciamento ufficiale dell’Agenzia.
Ulteriore precisazione:
Se l’agevolazione 55% non verrà prorogata, le persone fisiche e i professionisti potranno utilizzare tale strumento agevolativo entro il 31.12.2011. Dovranno, entro questa data, effettuere il pagamento delle spese tramite bonifico.
Soggetti esclusi:
Coloro che non opereranno il pagamento perderanno la possibilità di detrarre dall’Irpef il 55%. Sarà comunque contemplata la detrazione del 36% per tutto il 2012.
Detrazione 36%: ecco i documenti da conservare (circolare agenzia delle entrate del 2/11/2011):
A seguito dell’abolizione dell’invio della comunicazione di inizio lavori i contribuenti devono conservare determinati documenti. La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre elenca tali documenti in questione da esibire a richiesta dell’Amministrazione Finanziari.
LA CIRCOLARE
I documenti da mantenere:
Le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare
La domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
La ricevuta di pagamento dell’Ici (se dovuta)
La delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e tabella millesimale di ripartizione delle spese
La dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori quando sono effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari residenti
Rimane poi valido l’obbligo di mantenere:
La comunicazione preventiva con la data di inizio lavori all’Asl
Le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute
Le ricevute dei bonifici di pagamento.
Bonifico operato in modo irregolare:
Se il bonifico è stato operato in modo non conforme poichè non siano presenti elementi essenziali (esempio codice fiscale dell’ordinante o numero di partita Iva del beneficiario) l’irregolarità può essere sanata fornendo i predetti dati alla banca.
L’istituto di credito trasmetterà poi all’Agenzia delle Entrate i dati mancanti. – FONTE FISCO OGGI
DETRAZIONE 36% E PIANO CASA:
Gli interventi di ampliamento previsti dal Piano Casa non possono godere delle detrazioni fiscali 36 e del 55% per le ristrutturazioni edilizie. Tale orientamento si evince dalla Risoluzione 4/E del 4/2011, emessa dall’Agenzia delle Entrate.
LA RISOLUZIONE
Oggetto del quesito:
L’oggetto del quesito riguardava la possibilità di usufruire della detrazioni fiscale 36 e del 55% per ristrutturazioni riqualificazioni energetiche in caso di ampliamenti realizzati sul patrimonio edilizio esistente.
La risposta dell’Agenzia:
Tale beneficio non spetta a quegli interventi che rientrano nella categoria dei nuovi edifici (ai sensi art. 3 DPR 380/2001).
Vendita dell’immobile, a chi spetta la detrazione?
Se l’immobile è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto viene trasferito all’acquirente dell’immobile. Se il contribuente che ha eseguito l’intervento (donante) effettua la donazione dell’immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest’ultimo.
IMPORTANTE NOVITA’:
Dal 17 settembre 2011 è prevista la possibilità per il venditore di:
Continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate
Trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.