L’art. 2 del decreto 16/2012 ha previsto che la comunicazione telematica delle operazioni IVA sia predisposta, con importo complessivo annuo, relativo a ciascun cliente o fornitore, per tutte le operazioni poste in essere. In pratica viene abolito il limite di 3000,00 euro al di stto del quale non vigeva fino, al 31/12/2011, obbligo di invio.
N.B: Per le sole operazioni esenti perudra il limite di 3.600,00 euro. La norma è già in vigore ma resta qualche dubbio sulla decorrenza (SEMBREREBBE CHE PER IL 2011 RIMANE VALIDO L’IMPIANTO PREVIGENTE – COMUNICAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI AGLI EURO 3.000,00).
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 22.12.2010 ha ripristinato l’elenco CLIENTI FORNITORI in riferimento alla comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
I nuovi adempimenti:
Per il primo anno di entrata in vigore della norma è previsto, con scadenza 31.10.2011, PROROGATO AL 31/12/2011 un invio in modalità telematica con cui vengono comunicate le operazioni di importo non inferiore ad EURO 25.000,00 riferite al periodo d’imposta 2010.
Periodi successivi:
Per i periodi successivi la scadenza sarà stabilita al 30 Aprile di ogni anno.
Soggetti interessati:
Soggetti passivi d’imposta ai fini IVA che operano cessioni di beni e prestazioni di servizi (anche nei confronti dei privati) per importi non inferiori ad EURO 3.000,00.
Per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura il limite è stato stabilito nella misura di EURO 3.600,00.
Molteplicità di operazioni nell’anno:
In caso di più operazioni effettuate con il medesimo soggetto si farà riferimento al valore complessivo delle stesse.
Periodo transitorio:
Per il solo 2010 il predetto limite è stato elevato ad EURO 25.000,00 per dar modo di fornire una graduale attuazione della disciplina.
Per gli stessi motivi sono state escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza emissione di fattura.