Analizziamo le norme che regolano il trattamento fiscale degli autoveicoli, automezzi e ciclomotori sulla base delle caratteristiche dei modelli e del loro impiego.
Criterio per individuare la deducibilità dei mezzi di trasporto a quattro e due ruote:
In linea di principio il criterio individuato dal legislatore fiscale per individuare i coefficienti di deducibilità (costo) e detraibilità (iva) segue l’utilizzo del mezzo.
Percentuali deducibili:
Tre aliquote di riferimento per altrettanti modalità di utilizzo sono le seguenti:
40%, aliquota destinata alla quasi totalità dei contribuenti, possessori di un’autovettura impiegata sia per uso proprio, privato, sia per questioni afferenti l’attività esercitata
80% per gli agenti di commercio
100% per autoveicoli/automezzi utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa
N.B: le aliquote sopra descritte sono valide nell’ambito del rispetto di una quota massimale, che nel primo caso (autoveicoli ad uso promiscuo), è pari ad euro 18.097,00 e nei secondi (agenti rappresentanti) è pari ad euro 25.823,00.
Si evince quindi che:
Quota massima di deducibilità autoveicoli ad uso promiscuo: EURO 7.230,00
Quota massima di deducibilità autoveicoli in uso ad agenti e rappresentanti: EURO 25.823,00
Autoveicoli per i quali opera la limitazione al 40%:
Detta limitazione al 40% riguarda i veicoli a motore, predisposti per il trasporto persone, con massa non superiore alle 3,5 tonnellate e con posti a sedere, compreso il conducente, non superiori a nove e che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.
Il criterio individuato è valido anche per tutte le spese di manutenzione riparazione etc…
La detraibilita’ dell’Iva:
DETRAZIONE 100%: Contemplata per veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose uguali o superiori a 35 quintali con almeno nove posti compreso il conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l’attività (es.: tassisti, noleggiatori auto), ecc
DETRAZIONE LIMITATA 40%: veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, inferiori ai 35 quintali e predisposte peril trasporto di non più di nove persone compreso il conducente.
INTEDRAIBILITA’ COMPETA DELL’IVA: Riguarda esclusivamente le moto, con cilindrata superiore ai 350,00 c.c.
AGENTI RAPPRESENTANTI: Anche per tale categoria di contribuenti è prevista la deducibilità integrale dell’IVA.
Importante annotazione:
La limitazione della detraibilità IVA (si è detto 40%) non deve essere intesa in valore assoluto. In altre parole, il contribuente possessore di un autoveicolo con siffatte caratteristiche che fa uso esclusivo dell’automezzo può, in linea di principio, operare una detrazione integrale dell’IVA, sia per quanto riguarda il valore di acquisto del bene che per le spese dell’impiego del mezzo.
Sarà poi il contribuente, in caso di interpello da parte dell’amministrazione finanziaria, a dare prova dell’utilizzo esclusivo del bene nell’ambito dell’esercizio di attività d’impresa.
Diversamente, il limite sopra indicato, 40 per cento, è considerato “congruo” per operare la detrazione dell’IVA pagata sulle spese spese del mezzo senza ulteriori giustificazioni.
RIEPILOGO DETRAIBILITA’ IVA E DEDUCIBILITA’ COSTI
La casistica aziendale, sia per la detraibilità dell’Iva che per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese d’impiego, può essere cosi’ riepilogata:
Autocarri superiori ai 35 quintali:Si detrae il 100% dell’Iva ed il relativo costo
Autovetture o autocarri inferiori ai 35 quintali non affidate a dipendenti
In ipotesi (la più diffusa) di uso promiscuo si detrarrà IVA al 40% ed anche il relativo costo, (con il limite del 40% di 18.076)
Se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione:
Si detrae il 100% dell’Iva (onere della prova a carico del contribuente).
L’Iva sulle spese d’impiego si detrae al 100%
Il costo e’ ammortizzabile al 40% (con il limite del 40% di 18.076)
Le spese d’impiego si deducono al 40%.
Autovetture o autocarri inferiori ai 35 quintali affidate a dipendenti:
Si detrae il 40% dell’Iva, anche sulle spese d’impiego.
Il costo e’ ammortizzabile al 90% senza limiti, le spese d’impiego si deducono al 90%.
Agenti e Rappresentanti:
Di regola detrae il 100% dell’Iva sia all’atto dell’acquisto dell’auto che sulle spese d’impiego.
Quanto alla deducibilità del costo d’acquisto dell’auto, essi deduce l’80%, (massimale consentito pari a 25.823,00) anche per spese d’impiego.
LIMITI DI DEDUCIBILITA’ DEI COSTI D’ACQUISTO AUTO E MOTO
Riepiloghiamo qui di seguito i limiti di spesa degli auto-motoveicoli fiscalmente deducibili per imprese (esclusi agenti e rappresentanti) e professionisti dal 2008:
Autovetture:
Costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 18.076, percentuale di deducibilità 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 7.230
Stessa autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta:
Nessun limite di costo massimo e percentuale di deducibilità del 90%
Autovettura acquisita in leasing:
L’importo massimo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 40% di (18.076 : costo auto concedente) x canoni annui di competenza;
Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo:
L’importo annuo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 90% dei canoni di competenza, senza limiti;
Canoni di noleggio auto:
Costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615,00 (e’ previsto il ragguaglio ad anno), percentuale di deducibilità 40%, pertanto l’importo annuo fiscalmente deducibile = euro 1.446 (euro 310 per noleggio moto, euro 165,00 per noleggio ciclomotore)
Canoni di noleggio auto affidata a dipendente:
Nessun costo massimo annuo e deducibilità del 90% del costo del noleggio;
L’utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere opportunamente documentato (ad esempio con opportuna clausola nel contratto di lavoro).
In capo al dipendente il veicolo concesso ad uso promiscuo genera un reddito in natura (fringe benefit) che deve essere assoggettato a tassazione.
La determinazione del reddito di lavoro dipendente, prevede che il valore da assoggettare a tassazione sia determinato assumendo il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
N.B: Tale disciplina vale anche per i veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori o ai collaboratori.
Motocicli:
Costo massimo fiscalmente ammortizzabile pari ad euro 4.132, percentuale di deducibilità 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni euro 1.653; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 90%;
Ciclomotori:
Costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.066, percentuale di deducibilità 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 826; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 90%.
Considerazioni relative ai canoni di leasing:
La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente all’applicazione dei coefficienti ministeriali (articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR)
La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili diversi da quelli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR, è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente all’applicazione dei coefficienti ministeriali.
TASSA DI LUSSO PER GLI AUTOVEICOLI
LA RIFORMA MONTI ha istituito un’addizionale della tassa automobilistica. Dal 2012 viene aumentata ad EURO 20,00 per ogni Kw di potenza ed estesa ai veicoli di potenza superiore a 185 Kw.
COSTI CHILOMETRICI:
Il 9 gennaio 2012 sono state aggiornate le tabelle ACI per il calcolo dei costi chilometrici delle auto, necessari per la determinazione dei “fringe benefit” concessi ai dipendenti che utilizzino auto aziendali.
LA DISCIPLINA DEI FRINGE BENEFIT:
Le tabelle riportate comprendono le tariffe predisposte dall’ ACI, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno e valide per l’anno successivo. Sono utilizzate come si diceva, per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.
Il valore convenzionato riportato, pari alla tariffa chilometrica riferita alla percorrenza annuale di 15.000 Km moltiplicata per 4.500 Km, resta invariato per l’intero anno di validità.
Quadro normativo:
La disciplina dei fringe benefit trova riferimento normativo nel dlgs n. 314/97 che, nel riscrivere l’articolo 48 del dpr n.917/89 (il Tuir), ha stabilito i criteri di determinazione del valore nel caso di affidamento di mezzo di trasporto. A tal proposito si veda anche l’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del dlgs n.285/92.