Il regime agevolato dell’ iva nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie è è una misura continuativa non soggetta a decadenza. Prevede l’ applicazione dell’ aliquota ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali.
N.B: Affinchè ciò accada il valore dei beni deve essere tale da non costituire la parte più importante del lavoro nel suo insieme. Nell’ipotesi questo accada, l’aliquota iva agevolata al 10% si applica fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
BENI DI VALORE SIGNIFICATIVO: I beni considerati di “valore significativo”, sono considerati i seguenti:
Ascensori
Infissi esterni ed interni
Caldaie
Videocitofoni
Apparechciature di condizionamento e riciclo aria
Sanitari e rubinetterie da bagno
Impianti di sicurezza
N.B: Se il valore del bene significativo non supera la metà dell’ importo globale tutto il lavoro verrà fatturato con l’ iva agevolata al 10%.
Se la prestazione comprende i beni sopra indicati è obbligatorio identificare nella fattura la parte di valore a cui si applica l’ iva agevolata al 10% e la parte rimanente (iva ordinaria 20%).
Il valore degli altri beni non compresi tra quelli significativi non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato al 10 %.
In caso di pagamento di acconti relativi a prestazioni che comportano la fornitura di beni significativi, il valore entro cui applicare l’aliquota del 10 % ai suddetti beni, deve essere calcolato in relazione all’intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo.
L’aliquota agevolata al 10% non si applica ai seguenti casi:
Materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
Materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
Prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell’intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;
Prestazione di servizi resi, in esecuzione di subappalti, alla ditta che esegue i lavori. Il valore della prestazione in subappalto in questa fattispecie deve essere fatturato alla ditta appaltatrice con l’aliquota ordinaria del 20 % e successivamente riaddebitata da quest’ultima al committente con l’aliquota al 10%.
I.V.A. agevolata per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione:
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare:
Delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di:
Restauro
Risanamento conservativo
Ristrutturazione
Dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate.
Fornitura di beni finiti:
L’aliquota Iva del 10% si applica anche alle forniture dei beni finiti. (definiti tali poichè conservano la propria individualità, ad esempio, porte, infissi etc…)