Spese vitto ed alloggio
Inviato: 30/03/2012, 9:24
E’ stata ormai eliminata la previsione di indetraibilità oggettiva dell’Iva relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande. Dal primo settembre 2008 l’Iva addebitata in fattura per prestazioni alberghiere e di ristorazione è diventata detraibile per tutte le operazioni inerenti all’esercizio di impresa, arte o professione.
Quali le spese ricomprese:
Tale regime di detraibilità riguarda le spese di trasferta dei dipendenti e degli amministratori, nonché le spese di ospitalità non assimilabili a spese di rappresentanza, quali, ad esempio, gli oneri per prestazioni di vitto e alloggio di clienti o potenziali clienti, in occasione di visite all’impresa, fiere, mostre, etc.; viceversa, laddove tali oneri si qualifichino come spese di rappresentanza, l’Iva deve considerarsi indetraibile e rappresenta un onere “accessorio” del costo, seguendone le regole di deducibilità.
Chiarimenti amministrazione finanziaria:
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’Iva non portata in detrazione per mancanza della fattura non avrebbe potuto comunque costituire un costo deducibile nella determinazione del reddito, in quanto la carenza del presupposto documentale necessario per la detrazione scaturiva da una “valutazione discrezionale del contribuente”, non rappresentando, quindi, una limitazione oggettiva alla detraibilità.
Recentemente, rettificando tale primo intervento, l’Agenzia delle Entrate ha invece ammesso una possibile eccezione al suddetto principio, qualora la scelta del contribuente di richiedere o meno la fattura per le prestazioni alberghiere o di ristorazione discenda da valutazioni di “convenienza economico – gestionale”.
In altre parole, l’imprenditore o il professionista che, in relazione alle prestazioni summenzionate, opti per il semplice scontrino o per la ricevuta fiscale in luogo della fattura, valutando troppo onerosi i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti Iva connessi alla richiesta della fattura rispetto al vantaggio economico costituito dall’importo dell’imposta detraibile, ha diritto alla deduzione, ai fini dell’imposizione diretta, dell’Iva non detratta.
Il maggior costo determinato dall’Iva indetraibile può essere, quindi, considerato “inerente” per la determinazione del reddito, in quanto tale scelta si giustifica come soluzione economicamente più vantaggiosa (rispetto agli oneri amministrativi e di gestione necessari per la fatturazione e per la detrazione dell’imposta).
Appare senz’altro conforme ai principi di “economicità” richiamati nella recente circolare la deduzione dell’Iva incorporata in corrispettivi, in specie di vitto, di esiguo importo o particolarmente frammentati quali, tipicamente, quelli contenuti nelle note spese dei dipendenti.
Lo stesso principio viene analogamente applicato anche ai fini dell’Irap. Il documento di prassi chiarisce, infatti, che l’imposta non detratta relativa alle prestazioni in oggetto assume rilievo fiscale ai fini Irap, a condizione che l’onere risulti iscritto tra i costi che concorrono a determinare il valore della produzione netta.
A seguito di questo nuovo orientamento, con riferimento al trattamento fiscale dei costi per prestazioni alberghiere e di ristorazione ai fini delle imposte sul reddito, può essere utile riassumere le seguenti ipotesi:
Per le imprese:
Costi documentati da ricevuta fiscale sostenuti da dipendenti, collaboratori e amministratori in trasferta fuori dal Comune: deducibilità pari al 100% del costo comprensivo di Iva
Costi documentati da ricevuta fiscale sostenuti da dipendenti, collaboratori e amministratori sostenuti nel Comune, soci di società di persone, clienti (escluse le spese di rappresentanza): deducibilità pari al 75% del costo comprensivo di Iva
Per i professionisti (lavoratori autonomi):
Spese alberghiere e di ristorazione documentate da ricevuta fiscale sostenute da professionisti non riaddebitate in fattura al committente: deducibilità pari al 75% del costo comprensivo di Iva, nei limiti del 2% del fatturato
Spese alberghiere e di ristorazione documentate da ricevuta fiscale sostenute da professionisti riaddebitate in fattura al committente: deducibilità pari al 100% del costo comprensivo di Iva
Spese alberghiere e di ristorazione documentate da ricevuta fiscale sostenute da professionisti nell’ambito di partecipazione a convegni: deducibilità pari al 50% del 75% del costo comprensivo di Iva.
Quali le spese ricomprese:
Tale regime di detraibilità riguarda le spese di trasferta dei dipendenti e degli amministratori, nonché le spese di ospitalità non assimilabili a spese di rappresentanza, quali, ad esempio, gli oneri per prestazioni di vitto e alloggio di clienti o potenziali clienti, in occasione di visite all’impresa, fiere, mostre, etc.; viceversa, laddove tali oneri si qualifichino come spese di rappresentanza, l’Iva deve considerarsi indetraibile e rappresenta un onere “accessorio” del costo, seguendone le regole di deducibilità.
Chiarimenti amministrazione finanziaria:
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’Iva non portata in detrazione per mancanza della fattura non avrebbe potuto comunque costituire un costo deducibile nella determinazione del reddito, in quanto la carenza del presupposto documentale necessario per la detrazione scaturiva da una “valutazione discrezionale del contribuente”, non rappresentando, quindi, una limitazione oggettiva alla detraibilità.
Recentemente, rettificando tale primo intervento, l’Agenzia delle Entrate ha invece ammesso una possibile eccezione al suddetto principio, qualora la scelta del contribuente di richiedere o meno la fattura per le prestazioni alberghiere o di ristorazione discenda da valutazioni di “convenienza economico – gestionale”.
In altre parole, l’imprenditore o il professionista che, in relazione alle prestazioni summenzionate, opti per il semplice scontrino o per la ricevuta fiscale in luogo della fattura, valutando troppo onerosi i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti Iva connessi alla richiesta della fattura rispetto al vantaggio economico costituito dall’importo dell’imposta detraibile, ha diritto alla deduzione, ai fini dell’imposizione diretta, dell’Iva non detratta.
Il maggior costo determinato dall’Iva indetraibile può essere, quindi, considerato “inerente” per la determinazione del reddito, in quanto tale scelta si giustifica come soluzione economicamente più vantaggiosa (rispetto agli oneri amministrativi e di gestione necessari per la fatturazione e per la detrazione dell’imposta).
Appare senz’altro conforme ai principi di “economicità” richiamati nella recente circolare la deduzione dell’Iva incorporata in corrispettivi, in specie di vitto, di esiguo importo o particolarmente frammentati quali, tipicamente, quelli contenuti nelle note spese dei dipendenti.
Lo stesso principio viene analogamente applicato anche ai fini dell’Irap. Il documento di prassi chiarisce, infatti, che l’imposta non detratta relativa alle prestazioni in oggetto assume rilievo fiscale ai fini Irap, a condizione che l’onere risulti iscritto tra i costi che concorrono a determinare il valore della produzione netta.
A seguito di questo nuovo orientamento, con riferimento al trattamento fiscale dei costi per prestazioni alberghiere e di ristorazione ai fini delle imposte sul reddito, può essere utile riassumere le seguenti ipotesi:
Per le imprese:
Costi documentati da ricevuta fiscale sostenuti da dipendenti, collaboratori e amministratori in trasferta fuori dal Comune: deducibilità pari al 100% del costo comprensivo di Iva
Costi documentati da ricevuta fiscale sostenuti da dipendenti, collaboratori e amministratori sostenuti nel Comune, soci di società di persone, clienti (escluse le spese di rappresentanza): deducibilità pari al 75% del costo comprensivo di Iva
Per i professionisti (lavoratori autonomi):
Spese alberghiere e di ristorazione documentate da ricevuta fiscale sostenute da professionisti non riaddebitate in fattura al committente: deducibilità pari al 75% del costo comprensivo di Iva, nei limiti del 2% del fatturato
Spese alberghiere e di ristorazione documentate da ricevuta fiscale sostenute da professionisti riaddebitate in fattura al committente: deducibilità pari al 100% del costo comprensivo di Iva
Spese alberghiere e di ristorazione documentate da ricevuta fiscale sostenute da professionisti nell’ambito di partecipazione a convegni: deducibilità pari al 50% del 75% del costo comprensivo di Iva.