Aumento delle addizionali comunali e regionali

  
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Aumento delle addizionali comunali e regionali

Messaggioda gianluca » 07/04/2012, 14:05

Riportiamo le novità riguardo le addizionali comunali e regionali ai introdotte della MANOVRA MONTI.
Aliquote addizionali comunali:
Anticipo dal 31 al 20 dicembre del termine da parte dei comuni per deliberare i regimi di applicazione dell’addizionale comunale.
N.B: In caso di pubblicazione tardiva rispetto al suddetto termine, l’acconto verrà determinato applicando le disposizioni relative all’anno precedente.
La modifica in esame ha lo scopo di agevolare gli adempimenti dei sostituti d’imposta che devono determinare, in sede di conguaglio di fine anno, l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF dovuto dai propri sostituiti per l’anno successivo.
Poiché il conguaglio di fine anno può già avvenire nell’ambito della retribuzione del mese di dicembre, il precedente termine del 31 dicembre poteva comportare la necessità di riaprire il conguaglio ai fini della determinazione dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF.
Incremento dell’aliquota, fino al limite massimo dello 0,8%, da versare ratealmente a partire dall’acconto 2012 del mese di marzo, a condizione che la relativa delibera comunale venga pubblicata, come detto, entro il prossimo 20 dicembre.
Previsione da parte dei Comuni di aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti per l’IRPEF dalla legge statale, sulla base del criterio di progressività.
Previsione di soglie di esenzione dall’addizionale comunale, esclusivamente fissate sulla base di specifici requisiti reddituali:
Al di sotto delle quali l’addizionale non è dovuta
Al di sopra delle quali l’addizionale si applica sull’intero reddito complessivo.
Si ricorda che l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF:
E’ stabilito nella misura del 30% dell’addizionale determinata in relazione al reddito imponibile dell’anno precedente
Viene trattenuto dal sostituto d’imposta in massimo 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo.
Determinazione del saldo:
Ovviamente, le eventuali nuove aliquote (o soglie di esenzione), che vengano deliberate dai Comuni successivamente al 20 dicembre, dovranno essere considerate in relazione alla determinazione del saldo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno di competenza.
RIMBORSI DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
L’Agenzia delle Entrate provvederà all’erogazione dei rimborsi dell’addizionale comunale IRPEF già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro il 6.12.2011 (data di entrata in vigore del DL 201/2011), senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
ADDIZIONALE REGIONALE:
L’addizionale Regionale è un’imposta istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, art. 50, comma 3. La corresponsione è dovuta alla regione presso la quale il contribuente possiede il domicilio fiscale. La base imponibile è determinata dal reddito complessivo, risultante ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
I lavoratori dipendenti o coloro che percepiscono redditi assimilati assolvono al pagamento dell’imposta tramite la ritenuta a titolo d’acconto che opera il sostituto, mensilmente. Sarà poi quest’ultimo che liquiderà l’imposta, utilizzando il modello F24.
I codici tributo da utilizzare sono:
3802 – addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – sostituti d’imposta;
3803 – addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.
I contribuenti che percepiscono redditi di lavoro autonomo e comunque differenti dai precedenti versano direttamente l’addizionale regionale.I Il codice tributo da utilizzare è il 3801.
Nota Bene:
Per tale tipologia di imposta non sono previsti acconti. Si liquida soltanto l’imposta a saldo, purchè l’importo a debito sia superiore a i 12,00 Euro. Diversamente, l’imposta non è dovuta.
Anche per questa tipologia d’imposta opera l’istituto del ravvedimento operoso
MODIFICHE APPORTATE:
Aumento dell’aliquota su base nazionale di 0,33 punti percentuali, che passa dallo 0,9% all’1,23% con l’ ulteriore sommatoria delle addizionali aggiuntive decise dalle singole Regioni fino al tetto massimo dello 0,50%
Per Calabria, Campania e Molise l’imposta arriverà al 2,03%. Non va meglio a Lazio, Sicilia e Abruzzo, la cui addizionale per il 2011 toccherà quota 1,73%.
N.B: Le Regioni che registrano gravi disavanzi nel settore sanitario, possono operare un ulteriore aumento pari allo 0,30%
In virtu’ di tale aumento il limite massimo dell’aliquota può attestarsi allo 2,03%.
Le Regioni nel corso del 2011 che possedevano tale status erano la Calabria, il Molise e Campania
Regioni a statuto Speciale:
Viene stabilito che la suddetta aliquota dell’1,23% si applica anche alle Regioni a statuto speciale quali Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, Province autonome di Trento e Bolzano.
Adempimenti a carico dei sostituti d’imposta:
I sostituti d’imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati devono quindi tenere conto dell’aumento dell’aliquota “di base” dell’addizionale regionale IRPEF in sede di conguaglio di fine anno 2011 (entro il 28.2.2012), al fine di determinare l’ammontare dell’addizionale dovuta dai propri sostituiti per il 2011, che dovrà essere trattenuta ratealmente nel 2012.
Riapertura del conguaglio 2011:
Se non è possibile tenere conto della nuova aliquota già in relazione ai conguagli effettuati nel mesedi dicembre 2011, si dovrà:
Riaprire” il conguaglio di fine anno 2011 nei mesi di gennaio o febbraio 2012
Trattenere la maggiore addizionale regionale dovuta.
Cessazione del rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2011:
In relazione ai soggetti che cessano il rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2011, il sostituto d’imposta deve tenere conto della nuova aliquota dell’addizionale regionale in sede di conguaglio per la cessazione del rapporto.
Qualora ciò non fosse possibile, occorre comunicare al lavoratore cessato che ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per versare la differenza.
Redditi di lavoro autonomo:
In relazione ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, l’aumento all’1,23% dell’aliquota di base dell’addizionale regionale IRPEF avrà invece effetto in sede di dichiarazione dei redditi relativi ai 2011 (modelli UNICO 2012 PF).
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