In alcune circostanze il lavoratore può trovarsi nella condizione di aver accumulato delle ferie o permessi, in ottemperanza a quanto disposto dai relativi contratti nazionali di lavoro e di non poterne beneficiare nell’immediato poiché impossibilitato.
Come comportarsi in questo caso?
E’ da rilevare che le ferie non godute non vengono di norma pagate, a differenza dei permessi. Le ferie maturate e scadute (quindi non utilizzate), non possono essere monetizzate.
Casi in cui viene riconosciuto il diritto al pagamento:
L’unica circostanza in cui viene riconosciuto il diritto al pagamento è in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sia per dimissioni, licenziamento, termine del contratto a tempo determinato.
Quando scadono le ferie?
Secondo il decreto legislativo n.66 le ferie sono un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore. A quest’ultimo spettano almeno quattro settimane nel corso dell’anno. Due devono necessariamente essere godute nell’esercizio di maturazione.
Ferie rimanenti:
Le ferie rimanenti devono essere utilizzate nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (giugno dei due anni successivi).
Esempio:
Le ferie maturate nel corso del 2011 devono essere godute necessariamente entro il 30 GIUGNO del 2013.
Disciplina dei permessi non goduti:
I permessi non goduti devono essere pagati, secondo la retribuzione del livello, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla scadenza.
Scadenza dei permessi:
I permessi non utilizzati entro l’anno in cui sono stati maturati decadono. Possono però essere utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Anche in questo caso, come accade per le ferie, entro tale data, se non utilizzati, devono essere pagati