Aliquote gestione separata
Inviato: 08/04/2012, 14:47
IL CONTRIBUTO INPS CONOSCIUTO ANCHE COME “GESTIONE SEPARATA” E’ STATO ISTITUITO DALLA LEGGE 335/1995. E’ PROPRIO DI QUEI CONTRIBUENTI CHE PERCEPISCONO LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI REDDITI O COMPENSI:
Redditi prodotti da professionisti che non posseggono casse previdenziali
Redditi prodotti da collaboratori coordinati e continuativi o a progetto
Redditi prodotti da soggetti esercenti vendite a domicilio
Associati in partecipazione
Tipologie di reddito esentate dal pagamento:
Gli individui che invece svolgono le seguenti attività sono esentate al pagamento del contributo in questione:
attività occasionali di lavoro autonomo
cessione di diritti d’autore da parte dell’autore
associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
indennità per cessazione di rapporto di agenzia
indennità per attività di levata di protesti
borse di studio
Aliquote contributive:
Per l’anno 2012 l’importo del contributo da corrispondere varia in relazione all’appartenenza del contribuente ad altra gestione previdenziale o meno. Precisamente si distinguono due diverse aliquote:
18% per soggetti iscritti ad altra forma previdenziale o titolari di pensione non diretta (indiretta, di reversibilità)
27,00% per i soggetti privi di altra forma previdenziale, a cui si aggiungono oneri accesori nella misura dello 0,72% per il finanziamento di oneri quali:
MATERNITA’
ASSEGNI FAMILIARI
DEGENZE OSPEDALIERE
MALATTIA
Professionisti senza cassa previdenziale:
Il contributo viene calcolato tenendo conto del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (quadro RE sez. I del modello Unico) e deve essere versato come segue:
PRIMA RATA DI ACCONTO, pari al40% del contributo dovuto per l’anno precedente, da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
SECONDA RATA DI ACCONTO, pari al 40% del contributo dovuto per l’anno precedente, da versare entro il 30 novembre insieme all’acconto IRPEF
saldo, da versare nell’anno successivo, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
Il professionista può addebitare in fattura al cliente, a titolo di rivalsa, una quota pari al 4% dei compensi lordi. Tale somma è soggetta ad IVA e a ritenuta d’acconto, analogamente al compenso stesso.
Contratto a progetto e venditori a domicilio:
Per i lavoratori inquadrati con contratti a progetto o per i venditori a domicilio il contributo va versato prendendo a riferimento l’imponibile Irpef. Gli importi dovuti saranno versati:
Per un 1/3 dal lavoratore
Per 2/3 a dal committente
Il Datore di lavoro tratterrà l’importo del contributo a carico del lavoratore che poi verserà contestualmente all’importo di sua spettanza tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo.
Ricordiamo che il datore di lavoro deve inoltre:
Certificare le ritenute operate ai collaboratori entro la fine di marzo dell’anno successivo, nel modello CUD.
Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento:
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante IL MODELLO F24.
Massimale annuo di reddito:
Le predette aliquote del 26,72% e del 18,00%, sono applicabili, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l’anno 2011 è pari a EURO 96.149,00.
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2012:
Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, ricordiamo che le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (principio di cassa allargato).
Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2011.
Minimale per l’accredito contributivo:
per l’anno 2012 il minimale per considerare un anno intero di contribuzione ai fini pensinistici pari ad EURO 14.9302,00.
Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 18 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.687,40
Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.138,60.
Se tale minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.
NOVITA’ 2012:
L’Inps rende noto che far data dal gennaio 2012 sono estesi anche ai professionisti e ai lavoratori parasubordinati sia l’indennità giornaliera di malattia, sia il trattamento economico per congedo parentale.
I soggetti interessati sono:
essere iscritti alla gestione separata Inps
non essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Rientrano:
Amministratori
Sindaci
Revisori di società e associazioni
Venditori porta a porta
Lavoratori occasionali
Soggetti dotati di casse previdenziali ma non iscritti alle medesime:
Hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata anche i soggetti che sono iscritti ad un albo professionale dotato di una cassa previdenziale, e non versano i contributi alla medesima poichè legittimamente autorizzati all’esclsione, (esempio: non raggiungono un certo reddito minimo).
Redditi prodotti da professionisti che non posseggono casse previdenziali
Redditi prodotti da collaboratori coordinati e continuativi o a progetto
Redditi prodotti da soggetti esercenti vendite a domicilio
Associati in partecipazione
Tipologie di reddito esentate dal pagamento:
Gli individui che invece svolgono le seguenti attività sono esentate al pagamento del contributo in questione:
attività occasionali di lavoro autonomo
cessione di diritti d’autore da parte dell’autore
associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
indennità per cessazione di rapporto di agenzia
indennità per attività di levata di protesti
borse di studio
Aliquote contributive:
Per l’anno 2012 l’importo del contributo da corrispondere varia in relazione all’appartenenza del contribuente ad altra gestione previdenziale o meno. Precisamente si distinguono due diverse aliquote:
18% per soggetti iscritti ad altra forma previdenziale o titolari di pensione non diretta (indiretta, di reversibilità)
27,00% per i soggetti privi di altra forma previdenziale, a cui si aggiungono oneri accesori nella misura dello 0,72% per il finanziamento di oneri quali:
MATERNITA’
ASSEGNI FAMILIARI
DEGENZE OSPEDALIERE
MALATTIA
Professionisti senza cassa previdenziale:
Il contributo viene calcolato tenendo conto del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (quadro RE sez. I del modello Unico) e deve essere versato come segue:
PRIMA RATA DI ACCONTO, pari al40% del contributo dovuto per l’anno precedente, da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
SECONDA RATA DI ACCONTO, pari al 40% del contributo dovuto per l’anno precedente, da versare entro il 30 novembre insieme all’acconto IRPEF
saldo, da versare nell’anno successivo, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
Il professionista può addebitare in fattura al cliente, a titolo di rivalsa, una quota pari al 4% dei compensi lordi. Tale somma è soggetta ad IVA e a ritenuta d’acconto, analogamente al compenso stesso.
Contratto a progetto e venditori a domicilio:
Per i lavoratori inquadrati con contratti a progetto o per i venditori a domicilio il contributo va versato prendendo a riferimento l’imponibile Irpef. Gli importi dovuti saranno versati:
Per un 1/3 dal lavoratore
Per 2/3 a dal committente
Il Datore di lavoro tratterrà l’importo del contributo a carico del lavoratore che poi verserà contestualmente all’importo di sua spettanza tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo.
Ricordiamo che il datore di lavoro deve inoltre:
Certificare le ritenute operate ai collaboratori entro la fine di marzo dell’anno successivo, nel modello CUD.
Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento:
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante IL MODELLO F24.
Massimale annuo di reddito:
Le predette aliquote del 26,72% e del 18,00%, sono applicabili, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l’anno 2011 è pari a EURO 96.149,00.
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2012:
Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, ricordiamo che le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (principio di cassa allargato).
Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2011.
Minimale per l’accredito contributivo:
per l’anno 2012 il minimale per considerare un anno intero di contribuzione ai fini pensinistici pari ad EURO 14.9302,00.
Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 18 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.687,40
Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.138,60.
Se tale minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.
NOVITA’ 2012:
L’Inps rende noto che far data dal gennaio 2012 sono estesi anche ai professionisti e ai lavoratori parasubordinati sia l’indennità giornaliera di malattia, sia il trattamento economico per congedo parentale.
I soggetti interessati sono:
essere iscritti alla gestione separata Inps
non essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Rientrano:
Amministratori
Sindaci
Revisori di società e associazioni
Venditori porta a porta
Lavoratori occasionali
Soggetti dotati di casse previdenziali ma non iscritti alle medesime:
Hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata anche i soggetti che sono iscritti ad un albo professionale dotato di una cassa previdenziale, e non versano i contributi alla medesima poichè legittimamente autorizzati all’esclsione, (esempio: non raggiungono un certo reddito minimo).