Tirocinananti ed obbligo assicurativo INAIL
Inviato: 10/03/2014, 19:07
L’INAIL, con la circolare in calce allegata è a dettare una linea interpretativa circa l’obbligatorietà dell’assicurazione per la categoria dei tirocinanti.
Criterio distintivo:
Il criterio distintivo ruota intorno all’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 3 del D.M. 142/1998. contenente il regolamento di attuazione dell’articolo 18 della Legge 196/1997 in tema di classificazione tariffaria e retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti.
In particolare, l’Inail esclude dall’obbligo assicurativo colui il quale, ai fini dell’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di “praticantato”, tenuto conto della gratuità del rapporto e dunque la relativa assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi.
Quando scatta l’obbligo:
In ogni caso, l’obbligo assicurativo sussiste se il praticante:
Si occupi di lavorazioni rischiose, in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista
Partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro.
In tal caso, l’obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell’ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi.
Criterio distintivo:
Il criterio distintivo ruota intorno all’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 3 del D.M. 142/1998. contenente il regolamento di attuazione dell’articolo 18 della Legge 196/1997 in tema di classificazione tariffaria e retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti.
In particolare, l’Inail esclude dall’obbligo assicurativo colui il quale, ai fini dell’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di “praticantato”, tenuto conto della gratuità del rapporto e dunque la relativa assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi.
Quando scatta l’obbligo:
In ogni caso, l’obbligo assicurativo sussiste se il praticante:
Si occupi di lavorazioni rischiose, in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista
Partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro.
In tal caso, l’obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell’ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi.