da gianluca » 18/03/2014, 12:24
Salve, in risposta alla sua domanda:
L’art. 11 del D. Lgs. 47/2000 ha modificato dal gennaio 2001 le modalità di tassazione del TFR maturato dopo quella data. A tutto il dicembre 2000 invece, permane la precedente normativa. Per tale motivo nel suo CUD troverà due diverse voci, alle quali corrispondono due meccanismi di tassazione diversi, da applicare in sede di liquidazione. Il nuovo sistema suddivide la quota capitale dalla rivalutazione finanziaria, riservando alla prima la tassazione separata e alla seconda un’imposta sostitutiva, pari all’11%, da versare annualmente. La tassazione della quota capitale rimane inalterata nei principi generali. L’Amministrazione Finanziaria procede, successivamente, a riliquidare l’imposta corretta sulla base dell’aliquota Irpef del contribuente dei 5 anni precedenti.
Non è facile operare un calcolo di convenienza tra il primo e secondo sistema. Occorrerebbero infatti una serie di dati complessi (aliquota irpef media di riferimento etc....)
Senza tuttavia entrare nel merito della questione mi limiterei a sostenere che è impossibile che il dato afferente all'importo ante 2000 sia variato nel corso del 2013. E' chiaramente un refuso.
Lo faccia presente all'ufficio del personale per compiere le dovute sistemazioni.
Saluti,