Sono in arrivo importanti novità per il regime dei contribuenti minimi. Sono state modificate le condizioni per aderire al regime e per permanervi.
A far data dal PRIMO GENNAIO 2012 l’imposta sostitutiva applicata per tale fattispecie è ridotta al 5 %. Tale misura si applicherà per 5 anni.
I contribuenti che possono accedervi sono coloro che:
Intraprendono una nuova attività di impresa
L’hanno iniziata dopo il 31/12/2007
Agevolazioni previste:
Riduzione dell’imposta sostitutiva al 5%. Tale misura non può più protrarsi oltre i 5 anni.
La modifica per i giovani che avviano l’attività:
Il regime è applicabile anche oltre il quarto anno successivo alla data di apertura della partita iva. Il limite anagrafico per mantenere l’agevolazione è fissato in 35 anni di età. Per le attività aperte dal 1 gennaio 2008 si applicherà il limite dei 5 anni (quindi fino all’anno d’imposta 2012).
N.B: E’ stato stabilito che si potrà restare nel nuovo regime dei minimi anche oltre il massimo dei 5 anni, purchè fino al compimento dei 35 anni.
Alcuni esempi pratici:
Attività intrapresa il primo gennaio 2008, soggetto con più di 35 anni: le agevolazioni spettano solo per il 2011
Attività intrapresa il primo gennaio 2008, soggetto con 25 anni nel 2008: le agevolazioni spettano fino al 2018
Attività iniziata il primo gennaio 2012, soggetto con 25 anni nel 2012: le agevolazioni spettano fino al 2022
Requisiti soggettivi ed oggettivi:
Il soggetto non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, una attività artistica, professionale ovvero d’impresa
La nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta
L’ammontare dei ricavi non deve essere superiore a 30.000 euro.
N.B: Il contribuente non deve aver effettuato esportazioni o spese per dipendenti, Non aver acquistato beni strumentali fino a 15.000 euro.
Contribuenti esclusi, il passaggio agevolato al regime ordinario:
La nuova norma, così strutturata, determinerà l’uscita dal regime dei minimi di molti contribuenti che attualmente se ne avvalgono.
Questi ultimi dovranno operare il passaggio al regime ordinario REGIME TRANSITORIO.
REGIME TRANSITORIO:
Destinato a quei contribuenti che, a seguito della perdita dei requisiti pocanzi menzionati, entreranno a far parte di un regime transitorio.
Tali soggetti dovranno assoggettare le operazioni effettuate all’IVA e versare le imposte sul reddito.
I soggetti in questione godranno dell’esonero della liquidazione e dei versamenti periodici dell’imposta
Saranno esonerati della registrazione e tenuta delle scritture contabili e dall’ IMPOSTA IRAP.
Saranno poi assoggettati agli studi di settore.
I praticanti delle professioni nel nuovo regime dei minimi:
In deroga a quanto precedentemente indicato, i periodi di praticantato per l’esercizio di arti o professioni non sono causa di esclusione per l’accesso al regime dei minimi.
ELENCHIAMO GLI ATTUALI REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI:
Regime dedicato esclusivamente alle persone fisiche
Ricavi non superiori a 30.000,00 euro annui
Divieto di effettuare esportazioni
Non si possono sostenere spese per lavoratori dipendenti
Divieto di distribuire utili agli associati in partecipazione con la modalità “apporto di lavoro”
Divieto di operare acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000,00 euro (calcolato come media degli acquisti dei tre esercizi precedenti)
Divieto di applicare regimi speciali Iva
Residenza in Italia
Divieto di operore cessioni di fabbricati o terreni edificabili in via esclusiva
Divieto di partecipare a società di persone