Il Ravvedimento operoso consente la regolarizzazione spontanea di taluni errori e omissioni in sede di calcolo dell’Imposta. (Vedi a tal riguardo l’Art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472).
La regolarizzazione è possibile per i seguenti tipi d’imposta:
* Imposte dirette (Irpef, Irpeg, Irap…) · Imposte indirette (Iva…)· Tributi locali (Ici..)
La natura della regolarizzazione può riguardare:
* Omessi o insufficienti versamenti
* Errori formali: l’imposta versata è stata comunque versata correttamente
* Errori sostanziali: incidono sul versamento dell’imposta che risulta carente o assente
* Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell’attività
Sono altresì ammissibili regolarizzazioni per altre tipologie di imposte quali:
* Imposta di registro
* Imposta vidimazione libri sociali
* Imposta ipotecaria e catastale.