La Manovra Monti (ARTICOLO 12) provvede a fissare nuove norme per l’uso del denaro contante (Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante)
Brevi cenni sulla normativa antiriciclaggio:
La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) ha previsto limitazioni all’uso dei contanti, accompagnate da una serie di sanzioni per chi viola tali disposizioni.
Tale limitazione si espica nella tracciabilità dei pagamenti mediante una diffusa canalizzazione dei flussi finanziari verso gli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari i cui dati ed informazioni sono facilmente reperibili in caso di indagini.
Già con il Lgs. 231/2007 era operativo l’obbligo di pagare in contanti o con titoli al portatore quando l’importo fosse pari o superiore a 5.000 euro (in precedenza il limite era di 12.500 euro). Successivamente, il D.L. 112/2008, (conv. in L. 133/2008), ha riportato il limite delle somme liberamente trasferibili al di sotto dei 1000,00 euro, dai precedenti 2.500,00 (limite introdotto dalla manovra Monti).
Viene poi previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi corrisposti dalla Pubblica Amministrazione di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante.
AGGIORNAMENTO DEL 12/12/2011: E’ ALLO STUDIO UN PROVVEDIMENTO PER ELEVARE TALE LIMITE A 980,00 EURO
Contestualmente all’introduzione della norma si porrà l’esigenza di una riduzione dei costi delle transazioni e della concessione agevolata dei POS agli esercizi commerciali.
Tale iniziativa sarà affidata all’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e alla associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale entro tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento.
N.B: E’ comunque già stata stabilita la misura secondo la quale il tetto massimo alla commissione dovuta agli istituti di credito per i compensi connessi alle transazioni finanziarie non potrà superare l’1,5%.
CONTO CORRENTE BASE
Tali iniziative si concretizzeranno, probabilmente, nell’offerta di un conto corrente di base che le banche saranno tenute ad offrire. La convenzione individua le caratteristiche del conto corrente base avendo riguardo, tra l’altro, ai seguenti criteri:
inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito, struttura dei costi semplice, trasparente e facilmente comparabile
offerta senza spese alle fasce socialmente svantaggiate di clientela (in tali casi, il conto corrente di base sarà anche esente dall’imposta di bollo).
PRECISAZIONI:
La limitazione riguarda il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle “operazioni frazionate”, ovvero a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
N.B: Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.
Utilizzo degli assegni:
L’utilizzo degli assegni dispone che le banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, apposta anche su assegni circolari e vaglia postali e cambiari. I moduli in forma libera, senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero alle Poste e pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo. Con l’introduzione dei nuovi limiti, detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.
Il libretti di deposito:
In caso di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il saldo non può essere pari o superiore a € 1.000. Per i libretti di deposito con un saldo pari o superiore a € 1.000, il portatore, entro il 31.12.2011 dovrà estinguere il libretto ovvero ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite.
Sanzioni:
Al riguardo si ricorda che la violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, che non può essere inferiore nel minimo ad euro 3.000,00 e, nel caso di violazioni superiori ad euro 50.000, ad euro 15.000.
ALCUNI CHIARIMENTI:
Il divieto di utilizzare denaro contante INFERIORE A 1.000,00 EURO NON RIGUARDA i prelevamenti in banca (non vi è alcun limite al riguardo).
Il suddetto divieto opera per trasferimenti di denaro contante in misura superiore ai 1.000,00 EURO effettuato per qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Nulla vieta che il trasferimento possa riguardare me medesimo ed altri soggetti, ad esempio pagamento di piu’ fatture, ciascuna di importo inferiore ai 1.000,00 EURO.
Del tutto diverso il caso delle segnalazioni per operazioni sospette, per le quali NON RILEVA L’IMPORTO dell’operazione.
TALE SEGNALAZIONE DEVE ESSERE INOLTRATA quando vi siano concreti elementi che inducano a ritenere violata la disposizione di legge.
UN CONTRIBUENTE che effettui un versamento in contanti di importo superiore a 1.000,00 EURO, da considerarsi quale provento dell’attività (incasso da diversi clienti) è pienamente leggittimato a porre in essere tale operazione.
PERIODO TRANSITORIO – SISTEMA SANZIONATORIO:
Il maxiemendamento del 13 dicembre 2011 ha stabilito che non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo che va dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, riferite alla nuova limitazione dell’importo.
ALTRE FORME IDONEE DI PAGAMENTO OLTRE AGLI STRUMENTI GIA’ CITATI:
E’ utile notare che, oltre alle forme di pagamento già citate (assegni ed bonifici bancari) vi sono: la moneta elettronica, la carta di credito, il bancomat, la carta prepagata
DONAZIONI E PRESTITI
Riteniamo sia utile sottolineare che la disciplina richiamata viene di fatto applicata anche per donazioni volontarie e prestiti.
Il limite dei pagamenti fissato a 1000 euro vale anche per transazioni commerciali e trasferimenti a titolo gratuito.
Il passaggio di una somma sopra la soglia prevista, dunque, tra due soggetti privati (siano persone fisiche o società) dovrà avvenire in maniera del tutto tracciabile.
Circolare abi del 16/1/2012
Con la Circolare 11 gennaio 2012 l’Associazione bancaria italiana ribadisce che il limite menzionato non si applica ai versamenti e prelievi in banca.
Tale limite è relativo ai trasferimenti di denaro tra privati, e non ai versamenti e prelievi allo sportello.
Ministero dell’Economia – aggiornamento del 18/1/2012
Il Ministero dell’Economia comunica che le sanzioni pecuniarie per le violazioni del limite di 1.000 euro alla circolazione del denaro contante saranno oerative dal primo febbraio 2012.
Diminuzione dell’utilizzo di contante nel corso del tempo:
Dal 29 aprile 2008, il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500,00 a 5mila euro.
La nuova soglia è rimasta in vigore fino a quando il Dl 112/2008 ha ripristinato il limite di 12.500.00 euro.
Negli ultimi due anni il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti.
A partire dal 31 maggio 2010, il valore è stato stabilito a 5mila, ridotto a 2.500,00 dal Dl 138/2011.
il Dl 201/2011 ha indicato in mille euro il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011.
Chiarimenti circolare n.2/2012 MEF:
La limitazione è valida anche se i pagamenti avvengono in modo frazionato.
N.B: Non vi è tuttavia elusione se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000 euro dipende da contratti che prevedono rateazioni o somministrazione, (trattasi di prassi commerciale).
CITTADINI STRANIERI:
Vige una deroga alla soglia di 1.000 Euro, riguardante i trasferimenti in denaro effettuati da cittadini stranieri.
Gli interessati dovranno inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate a breve disponibile.
Adempimenti da rispettare:
Acquisire copia del passaporto del soggetto straniero
Versare il denaro contante in un conto intestato al cedente o cessionario
Consegnare a questi copia del documento d’identità del cliente,o , in alternativa, la fattura o documento equipollente (ricevuta o scontrino fiscale).
Aggiornamento del 27/03/2012:
La fattispecie sopra indicata è riferita a quelle categorie di soggetti che per loro natura intrattengono rapporti continuativi con soggetti stranieri (esempio: di agenzia di viaggi e turismo).
In data 23 marzo, è stato approvato l’apposito modello di comunicazione. nel medesimo provvedimento viene stabilito che per le operazioni effettuate dal 2 marzo al 10 aprile 2012, la comunicazione potrà essere inviata entro il 10 aprile.