Con l’autoliquidazione del premio, il datore di lavoro, entro il 16 febbraio di ogni anno:
Comunica le retribuzioni effettivamente corrispostenell’anno precedente
Calcola il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione)
Conteggia il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione
Paga il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”
Per l’autoliquidazione, l’INAIL rende disponibili, ogni anno, i seguenti servizi telematici sul sito http://www.inail.it – Punto Cliente:
Visualizzazione e stampa delle basi di calcolo;
Richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico;
Invio telematico dichiarazione salari , per effettuare, con procedura guidata, tutte le operazioni per l’autoliquidazione, compreso il conteggio dei premi.
ALCUNI VALORI DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2012:
ARTIGIANI:€ 13.710,00
VERIFICA IL PREMIO UNITARIO ARTIGIANI AFFERENTE A CIASCUNA CLASSE DI RISCHIO
SOCI E COLLABORATORI FAMILIARI DITTE NON ARTIGIANE: ANNUALE € 15.514,80 – 1.292,90 MENSILE – 51,72 GIORNALIERA
IMPRESA FAMILIARE: ANNUALE € 15.582,84 – 1298,54 MENSILE – 51,94 GIORNALIERA
LAVORATORI PARASUBORDINATI – ANNUALE: Min. € 15.514,80 – Max. € 28.813,20 MENSILE: Min. € 1.292,90 – Max. € 2.401,10 GIORNALIERA: Min. € 51.72 – Max. € 96,04
Prestazioni occasionali: Min. € 51.72 – Max. € 96,04 (giornaliera)
Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti: Min. € 15.514,80 – Max. € 28.813,20
Retritribuzioni di ragguaglio:
Per altre categorie di lavoratori si utilizza la“retribuzione di ragguaglio” (minimale di rendita, divisibile in 300 giorni lavorativi). Si utilizza per quei lavoratori che non percepiscono una retribuzione fissa o non accertabile o per i quali non siano stabiliti salari medi o convenzionali.
RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO:
Giornaliera: 51,72
Mensile: 1.292,90
IMPORTANTE NOVITA’: Nel corso dell’anno 2012 la circolare che rivaluta l’importo dei premi annuali ha avuto decorrenza 1 GENNAIO 2012. Tale misura ha di fatto semplificato la procedura nel calcolo dell’autoliquidazione. In precedenza infatti l’aumento avveniva in data LUGLIO, con necessità di considerare la “spezzatura” esistente (i primi sei mesi dell’anno calcolati con valore afferente all’anno precedente ed i secondi sei con importo maggiorato).
SCADENZA INVIO DICHIARAZIONI IN MODALITA’ TELEMATICA:
Le dichiarazioni delle retribuzioni telematiche possono essere presentate, entro il 16 marzo, anziché entro il 16 febbraio, fermo restando che i premi devono essere comunque pagati entro il 16 febbraio.
INFORMAZIONI GENERALI DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI:
La dichiarazione delle retribuzioni deve essere effettuata con il modello 1031, cartaceo o telematico, nel quale devono essere indicati i dati retributivi per calcolare il premio.
Soggetti esonerati:
Sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente, o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista
OBBLIGO DI ISCRIZIONE SOCI :
Per ciò che attiene all’obbligo assicurativo per i soci che svolgono attività soggette a rischio infortunistico il riferimento normativo è il punto 7 del Decreto 30/06/1965 n.1124 – CAPO III – PERSONE ASSICURATE Art.4: “sono pertanto ricompresi nell’assicurazione obbligatoria INAIL, “i soci delle società cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n.2.” Al riguardo leggasi anche la Circolare n.22 del 28 marzo 2002 INAIL, obbligo assicurativo socio amministratore.
Riferimenti normativi:
Circolare n. 22 del 28 marzo 2002
Decreto n. 1124 del 30/06/1965
RATEAZIONE DEL PREMIO DA PAGARE:
Le aziende senza dipendenti che intendono pagare il premio in quattro rate per la prima volta, devono ugualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni, barrando la casella SI relativa alla rateazione.
Tasso di interesse stabilito:
Un punto e mezzo percentuale: ammonta a tanto il rincaro del versamento in forma dilazionata. La nuova quota in questione sarà pari al 3,61%, contro il 2,10 %dello scorso anno. .
RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE
Il datore di lavoro, che presume di erogare per l’anno di rata un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto per l’anno precedente, deve inviare all’INAIL entro il 16 febbraio un’apposita comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il calcolo della rata anticipata.
VERSAMENTO DELLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA PER I SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER LA RATEAZIONE:
Le rate successive alla prima devono essere versate entroil giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2011 e devono essere maggiorate degli interessi.
Il tasso di interesse da applicare è fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze in tempo utile per il versamento della 2°, 3° e 4° rata ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno precedente