L’acconto iva

 

L’ Acconto Iva  deve essere versato entro il 27  Dicembre di ogni anno.

Il criterio di determinazione e calcolo varia poiché al contribuente è riconosciuta la facoltà di procedere con tre diverse alternative:

  • Metodo storico, versamento dell’imposta a debito pari all’88% dell’ultima liquidazione periodica IVA dell’anno precedente.

  • Metodo previsionale, 88% del debito che si prevede di dover versare dall’ultima liquidazione periodica dell’anno  ossia quella relativa al mese di dicembre o al quarto trimestre.
    Nel caso quindi non risulti  un’imposta a debito nessun versamento risulta dovuto.

  • Metodo effettivo, liquidazione IVA anticipata al 20 dicembre, è dovuto il 100% dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica effettuata al 20 dicembre, riferita al periodo dal 1° al 20 dicembre per i contribuenti mensili, e al periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali.

I codici Tributo relativi alla compilazione del modello F24 sono i seguenti:

  • 6013 per i contribuenti mensili

  • 6035 per i contribuenti trimestrali

La scelta di un criterio di calcolo dell’imposta rispetto ad un altro può essere fatta esclusivamente in relazione  alla convenienza fiscale. Sarà poi l’elaborazione della dichiarazione annuale Iva entro il 16 Marzo dell’anno successivo a determinare l’effettivo importo dell’Iva a credito/debito afferente all’intero anno. In quella sede avverrà il conguaglio delle somme ancora dovute o il riconoscimento del credito spettante nell’ipotesi di versamenti effettuati in eccesso.

Acconto IVA per i soggetti in scissione dei pagamenti:
Relativamente ai soggetti passivi IVA che vanno ricondotti all’interno dell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti, l’Agenzia ha messo in evidenza che la disciplina contenuta nel DM 23 gennaio 2015 influenza le modalità di calcolo dell’acconto d’imposta.
Come già avuto modo di precisare con la circolare n. 27/E/2017, le PA e Società soggetti passivi IVA devono considerare l’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti (imposta versata direttamente ovvero l’imposta versata a seguito della liquidazione periodica).
L’acconto IVA va determinato in modo unitario: i soggetti interessati devono versare un unico acconto che consideri altresì l’Iva dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti.
Acconto IVA 2017 per i soggetti in scissione dei pagamenti
Relativamente al versamento dell’acconto d’imposta che deve essere effettuato entro il 2017, e in caso di applicazione del metodo storico, l’Agenzia ha ad esempio precisato che:
– le PA e Società che versano separatamente l’imposta dovuta (in base al meccanismo dello split payment), devono operare un ulteriore versamento di acconto determinato in base all’ammontare dell’Iva che è divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (ovvero nel terzo trimestre del 2017, in caso di liquidazione trimestrale);
– le PA e Società che procedono invece con la doppia annotazione delle fatture di acquisto (nei registri Iva acquisiti e Iva vendite), dovranno quantificare l’acconto IVA computando all’interno della base di calcolo determinata secondo le regole ordinarie, l’ammontare dell’Iva da scissione dei pagamenti che è divenuta esigibile nel corso del mese di novembre 2017 (ovvero nel terzo trimestre 2017, in caso di liquidazione trimestrale).

LA CIRCOLARE

 

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