Dimissioni lavoratore

N.B: TALE NORMA E’ STATA ABOLITA

Con la L. 17 ottobre 2007, n. 188, pubblicata sulla G.U. n. 260 dell’8 novembre 2007 e in vigore dal successivo 23 novembre che recita:

  • “Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera Legge n. 188 del 17 Ottobre 2007, G.U. n. 260 dell’8 Novembre 2007”,

Viene introdotta una norma il cui fine è quello di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, ovvero quelle rese dal lavoratore all’atto della sua assunzione:

  • “La lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego.”