La procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, disciplinata dall’articolo 73, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dal D.M. 13 dicembre 1979 (G.U. n. 344 del 19 dicembre 1979), costituisce un particolare metodo di liquidazione dell’Iva che consente alle società controllanti e controllate appartenenti ad un gruppo di compensare, all’interno del medesimo gruppo, le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre. La menzionata procedura prevede che le società controllate trasferiscano alla società controllante i debiti e crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche per l’effettuazione, da parte di quest’ultima, dei versamenti dell’imposta complessivamente dovuta ovvero per utilizzare in detrazione la differenza a credito.
La suddetta differenza a credito può essere inoltre chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. Risoluzione n. 26/E del 30 gennaio 2008; Risoluzione n. 302/E del 25 ottobre 2007) oppure, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del citato D.P.R. n. 542 del 1999, come indicato nella risoluzione n. 151/E dell’11 aprile 2008, “esclusivamente nell’ipotesi in cui una delle società partecipanti al gruppo sia in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all’anno, la società capogruppo può “…in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997“. Per poter utilizzare in compensazione (c.d. orizzontale) l’eccedenza del credito Iva trimestrale risultante dalle liquidazioni periodiche del gruppo è necessaria, tuttavia, la preventiva presentazione da parte della società capogruppo dell’apposito modello Iva TR.