La Gestione separata INPS


Il contributo INPS conosciuto anche come “Gestione Separata” è stato istituito dalla legge 335/1995, è proprio di quei contribuenti che percepiscono le seguenti tipologie di redditi o compensi:

  • Redditi prodotti da professionisti che non posseggono casse previdenziali

  • Redditi prodotti da collaboratori coordinati e continuativi o a progetto

  • Redditi prodotti da soggetti esercenti vendite a domicilio

  • Associati in partecipazione

Tipologie di reddito esentate dal pagamento:

Gli individui che invece svolgono le seguenti attività sono esentate al pagamento del contributo in questione:

  • attività occasionali di lavoro autonomo

  • cessione di diritti d’autore da parte dell’autore

  • associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro

  • indennità per cessazione di rapporto di agenzia

  • indennità per attività di levata di protesti

  • borse di studio

Aliquote contributive:

Per l’anno 2011 l’importo del contributo da corrispondere varia in relazione all’appartenenza del contribuente ad altra gestione previdenziale o meno. Precisamente si distinguono due diverse aliquote:

  • 17% per soggetti iscritti ad altra forma previdenziale o titolari di pensione non diretta (indiretta, di reversibilità)

  • 26,00% (27,00%) dal 2012 per i soggetti privi di altra forma previdenziale, a cui si aggiungono oneri accesori nella misura dello  0,72% per il finanziamento di oneri quali:

  1. Maternità

  2. Assegni familiari

  3. degenze ospedaliere

  4. Malattia

Professionisti senza cassa previdenziale:

Il contributo viene calcolato tenendo conto del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (quadro RE sez. I del modello Unico) e deve essere versato come segue:

  • prima rata di acconto, pari al 40% del contributo dovuto per l’anno precedente, da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi

  • seconda rata di acconto, pari al 40% del contributo dovuto per l’anno precedente, da versare entro il 30 novembre

  • saldo, da versare nell’anno successivo, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi

Il professionista può addebitare in fattura al cliente, a titolo di rivalsa, una quota pari al 4% dei compensi lordi. Tale somma è soggetta a IVA e a ritenuta d’acconto, analogamente al compenso stesso.


Contratto a progetto e venditori a domicilio:

Per i lavoratori inquadrati con contratti a progetto o per i venditori a domicilio il contributo va versato prendendo a riferimento l’imponibile Irpef. Gli importi dovuti saranno versati:

  • Per un  1/3 dal lavoratore

  • Per 2/3 a dal committente

N.B: Il Datore di lavoro tratterrà l’importo del contributo a carico del lavoratore che poi verserà contestualmente all’importo di sua spettanza tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo.

Ricordiamo che il datore di lavoro deve inoltre:

  • Certificare le ritenute operate ai collaboratori entro la fine di marzo dell’anno successivo, nel modello CUD.


  • L’Inps rende noto che far data dal gennaio  2012 sono estesi anche ai professionisti e ai lavoratori parasubordinati sia l’indennità giornaliera di malattia, sia il trattamento economico per congedo parentale.

I soggetti interessati sono: 

  • essere iscritti alla gestione separata Inps

  • non essere titolari di pensione enon iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 

Rientrano:

  • Amministratori

  • Sindaci

  • Revisori di società e associazioni

  • Venditori porta a porta

  • Lavoratori occasionali