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DAL PRIMO GENNAIO 2019 è variata la misura degli interessi e delle sanzioni da applicare all’istituto del C.D. RAVVEDIMENTO OPEROSO. Ricordiamo che lo strumento consente la regolarizzazione dei versamenti operati in maniera tardiva o insufficiente. Forniamo un esempio, con le nuove aliquote.
INVITIAMO A VISITARE LA PAGINA RELATIVA AL MEDESIMO ESEMPIO MA CON ALIQUOTE 2017
MISURA DELLE SANZIONI ATTUALMENTE IN VIGORE:
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Entro 14 giorni dalla scadenza dell’omesso o ritardato pagamento: 0,1% per ciascun giorno di ritardo.
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Dal 15esimo giorno al 30esimo giorno dalla scadenza: 1/10 del minimo ovvero 1,5%.
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Dal 15esimo giorno al 90esimo giorno dalla scadenza: 1/9 del minimo ovvero 1,67%.
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Dal 31esimo giorno al 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il tributo: 1/8 del minimo ovvero 3,75%
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Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il tributo 1/7 del minimo ovvero: 4,28%
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Oltre detti termini: 1/6 del minimo ovvero: 5,00%
MISURA DEGLI INTERESSI IN VIGORE A FAR DATA DALL’1-1-2019:
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L’aliquota degli interessi è variata nella misura dello 0,8% annuale.
ESEMPIO 1 (ipotesi ravvedimento nei 30 giorni):
La SOCIETA’ ALFA trattiene a titolo di sostituto d’imposta una somma pari ad €. 1.000,00 al suo consulente aziendale per prestazioni professionali ricevute e liquidate nel mese di GENNAIO 2019. La parcella del professionista ha data 29/01/2019. Sorge quindi l’obbligo in capo alla Società di versare la prescritta ritenuta entro il 16/02/2019 (il 16 del mese successivo alla data di emissione del documento). La Società versa la Ritenuta in ritardo e precisamente in data 14/03/2019.
Per usufruire della facoltà del ravvedimento operoso la Società effettua il pagamento, maggiorandolo di opportune sanzioni ed interessi:
Hai dei dubbi o vuoi formulare quesiti su questo argomento? Visita il nostro forum!
Esempio compilazione F24 per ritenuta d’acconto pagata in ritardo |
Importo da regolarizzare €: |
1.000,00 |
Scadenza originaria: |
16/02/2019 |
Data regolarizzazione: |
14/03/2019 |
Giorni di ritardo: |
27 |
Interessi: |
euro 0,74 (1000*27/365*0,8%) |
Sanzione: |
1,50% ipotesi di ravvedimento breve, entro i 30 giorni. |
Totale tributo + interessi: |
1.000,74 – Cod. tributo 1040 – mese di riferimento 3 anno riferimento: 2019. |
Sanzione da versare: |
15,00 – Cod. tributo 8906 Sanzione pec. sost. imposta (1,50%) – anno di riferimento 2019
|
Totale Ravvedimento: |
1.015,74 |
ESEMPIO 2 (ipotesi ravvedimento oltre 90 giorni e comunque entro data presentazione dichiarazione):
La SOCIETA’ ALFA trattiene a titolo di sostituto d’imposta una somma pari ad €. 1.000,00 al suo consulente aziendale per prestazioni professionali ricevute e liquidate nel mese di FEBBRAIO 2019. La parcella del professionista ha data 28/02/2019. Sorge quindi l’obbligo in capo alla Società di versare la prescritta ritenuta entro il 16/03/2019 (il 16 del mese successivo alla data di emissione del documento). La Società versa la Ritenuta in ritardo e precisamente in data 18/09/2019.
Per usufruire della facoltà del ravvedimento operoso la Società effettua il pagamento, maggiorandolo di opportune sanzioni ed interessi:
Esempio compilazione F24 per ritenuta d’acconto pagata in ritardo |
Importo da regolarizzare €: |
1.000,00 |
Scadenza originaria: |
16/03/2019 |
Data regolarizzazione: |
18/09/2019 |
Giorni di ritardo: |
187 |
Interessi: |
euro 4,10 (1000*186/365*0,8%) |
Sanzione: |
3,75% ipotesi di ravvedimento lungo, entro i termini invio dichiarazione. |
Totale tributo + interessi: |
1.004,10 – Cod. tributo 1040 – mese di riferimento 3 anno riferimento: 2019. |
Sanzione da versare: |
37,500 – Cod. tributo 8906 Sanzione pec. sost. imposta (3,75%) – anno di riferimento 2019
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Totale Ravvedimento: |
1.041,60 |
SOPPRESSI ED ACCORPATI ALCUNI CODICI TRIBUTO:
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i codici tributo relativi alle imposte sostitutive dell’IRPEF ed addizionali regionali e comunali, tramite modello F24. Queste le modifiche:
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“1053” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili
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“1057” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili
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“1305” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, maturati fuori dalle predette regioni
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“1307” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, maturati fuori dalle predette regioni
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“143E” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili
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“1604” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e versata fuori regione
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“1606” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e versata fuori regione – a seguito di assistenza fiscale
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“1816” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili – applicata in sede di dichiarazione modello UNICO
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“1904” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e versata fuori regione
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“1905” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione
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“1907” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e versata fuori regione
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“1908” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione
Soppressione di alcuni codici:
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Ricordiamo poi che da tale data verranno soppresssi alcuni codici tributo. Tra questi è più utilizzabile il codice tributo 1004, in quanto confluito nel codice tributo 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria), oppure, per il versamento delle ritenute sulle provvigioni corrisposte, il codice tributo 1038, in quanto confluito nel codice tributo 1040 (previsto per i redditi di lavoro autonomo).
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L’Agenzia delle entrate ha chiarito che per il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati nel mese di dicembre 2016, da disporre tramite modello F24 il 16 gennaio 2017, dovranno essere utilizzati i nuovi codici tributo.
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Analogo principio si applicherà per il versamento tardivo di ritenute operate nel corso della precedente gestione (es. ritenuta operata ad un agente a maggio 2016), quando versate dopo l’1/1/2017 (es. versamento effettuato con ravvedimento operoso a novembre 2017 con riduzione delle sanzioni a 1/7): anche in tale caso, si deve utilizzare il codice tributo 1040 in sostituzione del codice tributo 1038, in quanto a tale data il codice tributo 1038 risulta soppresso.
PROGRESSIONE TASSO INTERESSE RAVVEDIMENTO OPEROSO NEL CORSO DEGLI ANNI
In questa tabella si riportano le modifiche al tasso d’interesse legale subite nel corso degli anni:
NORMA ATTUATIVA |
PERIODO DI VALIDITÀ |
MISURA TASSO INTERESSE LEGALE |
Art. 1284, C.c. | fino al 15.12.1990 |
5% |
Legge n. 353/90 | dal 16.12.1990 al 31.12.1996 |
10% |
Legge n. 662/96 | dal 01.01.1997 al 31.12.1998 |
5% |
DM 10.12.1998 | dal 01.01.1999 al 31.12.2000 |
2,5% |
DM 11.12.2000 | dal 01.01.2001 al 31.12.2001 |
3,5% |
DM 11.12.2001 | dal 01.01.2002 al 31.12.2003 |
3% |
DM 1.12.2003 | dal 01.01.2004 al 31.12.2007 |
2,5% |
DM 12.12.2007 | dal 01.01.2008 al 31.12.2009 |
3% |
DM 04.12.2009 | Dal 01.01.2010 al 31.12.2010 |
1% |
DM 07.12.2010 | Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 |
1,5% |
DM 12.12.2011 | Dal 01.01.2012 al 31.12.2013 |
2,5% |
DM 12.12.2013 | Dal 01.01.2014 |
1% |
DM 11.12.2014 | Dal 01.01.2015 |
0,5% |
DM 11.12.2015 | Dal 01.01.2016 |
0,2% |
|
Dal 01.01.2017
Dal 01/01/2018 Dal 01/01/2019 |
0,1% 0,3% 0,8% |
ALIQUOTA ATTUALMENTE IN VIGORE:
DM del 31/12/2018 |
Dal 01.01.2019 |
0,80% |
IL RAVVEDIMENTO SPRINT
RAVVEDIMENTO F24 A SALDO 0
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