L’AGENZIA DELLE ENTRATE con la Risoluzione 417/E del 31/10/2008 ha chiarito che una società non residente che acquista un ramo d’azienda da un’altra società estera che cessa la propria attività e si estingue, ha diritto a richiedere l’eventuale rimborso del credito IVA dalla prima detenuto. Condizione necessaria per ottenere il rimborso è rappresentata dal presupposto che entrambi i Soggetti possiedano in Italia un RAPPRESENTANTE FISCALE.
La Risoluzione 417/E