Art.23 Legge 133/08 – Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

Le modifiche ed abrograzioni introdotte dall’art. 23 della Legge 133/08 riguardano diversi profili attinenti al contratto di apprendistato.

Vengono rivisiti i profili attinenti ad:

  • Apprendistato Professionalizzante – vengono aboliti i limiti attinenti alla durata minima del contratto di apprendistato.  Ad oggi permane il limite massimo pari a 6 anni.

  • Apprendistato per profili attinenti all’alta formazione – per la  formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro. I contratti collettivi e gli enti bilaterali stabiliscono le modalità attinenti al profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, riconoscimento della qualifica professionale. Al suddetto strumento formativo possono accedere  soggetti, di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

Vengono abrogate:

  • La comunicazione  ai servizi regionali o provinciali per l’impiego, dei dati dell’apprendista e quelli del tutore aziendale entro trenta giorni dalla data di assunzione dell’apprendista.

  • L’obbligo di comunicare, ai familiari, almeno ogni sei mesi, l’andamento in azienda del giovane

  • L’obbligo della visita sanitaria per gli apprendisti.

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