In allegato il link alla circolare n. 66 del 7 novembre 2008, rilasciata dall’INAIL nella quale viene chiaramente indicato che i soci e gli amministratori possono essere assicurati a condizione che, svolgano, all’interno Società presso cui operano, un lavoro manuale o intrattengano un rapporto di natura subordinata.
N.B: Diversamente, l’assicurazione non è dovuta. La semplice attività di “sovraintentenza” svolta dai soci o dagli ammnistratori, ad esempio, nei confronti di un soggetto terzo non genera obbligo di assicurazione.