L’articolo 21 apre alla possibilità di usufruire di lavoratori a tempo determinato per talune esigenze di natura tecnica e produttiva, anche in ipotesi di ordinaria attività. Rispetto agli indirizzi consolidati, prima dell’entrata in vigore della Legge 133/08, il ricorso al contratto a tempo determinato era contemplato soltanto per la gestione di attività non ordinarie.
L’articolo in questione modifica l’Articolo 5 – comma 4 bis del D.L.vo 368/01 dando facoltà ai firmatari di contratti collettivi nazionali più rappresentativi di di prevedere distacchi temporali tra un contratto e l’altro di durata inferiore a quella prevista dalla legge.
E’ stato modificato l’art. 5, comma 4 – quater del D.L.vo n. 368/2001 sul diritto di precedenza; che ora può essere derogato anche dalla la contrattazione territoriale o aziendale.