La riforma Biagi ha dettato le linee guida del contratto di apprendistato. La differenza sostanziale, in riferimento allo schema precedente, riguarda la finalità: non più formazione legata all’apprendimento di una singola attività, bensì tentativo di formazione globale per un miglior inserimento del lavoratore all’interno del mercato lavoro.
Schemi e finalità:
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Contratto Apprendistato finalizzato al diritto di formazione, suo obiettivo è quello di far acquisire al lavoratore una qualifica professionale, per il successivo inserimento nel mercato del lavoro, in special modo rivolto ai più giovani.
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Contratto di apprendistato professionalizzante. In questo caso la finalità è di ottenere una qualifica in virtù di un apprendimento tecnico-professionale.
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Contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, quale un diploma di livello secondario o di livello universitario.
1. Lo schema contrattuale finalizzato al diritto di formazione è rivolto a quei giovani che abbiamo compiuto 15 anni.
Si caratterizza per una durata fino a tre anni. E’ fatto obbligo, ai fini della sua validità, il rispetto della forma scritta, nonchè l’indicazione della tipologia di prestazione lavorativa oggetto del contratto, il piano formativo individuale e la qualifica da conseguire.
Al datore di lavoro è concessa la facoltà, al termine del periodo di validità del contratto, di cessare il rapporto di lavoro.
I limiti numerici legati all’utilizzo di tali lavoratori è dettato da un criterio quantitativo- qualitativo: non più del 100% degli impiegati specializzati nell’azienda, o eventualmente non più di tre se nell’azienda non sono presenti lavoratori specializzati.
2. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con riguardo ai giovani lavoratori compresi nella fascia di età tra i 18 e 29 anni, i quali, attraverso la formazione ricevuta in azienda raggiungeranno una qualificazione professionale nonchè competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Il contratto può avere durata pari a due anni (Durata minima consentita) fino ad un massimo di sei.
3. La terza tipologia di contratto di apprendistato prevista risulta ad oggi la più interessante poichè non prevista in precedenza.
L’ambito di applicazione è ricompreso nella fascia di età tra i 18 e 29 anni, come pocanzi specificato, finalizzata al raggiungimento di un titolo di studio di livello secondario o per percorsi di alta formazione.
Tale fattispecie è accessibile anche da quei giovani di 17 anni in possesso di qualifica professionale.