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Aggiornamento del 24-092018:
Il c.d. “decreto dignità” ha stabilito importanto modifiche alla nuova disciplina delle prestazioni occasionali.
Autocertificazione della categoria di appartenenza:
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Ai fini del calcolo per il computo del limite dei compensi, per prestazioni di lavoro occasionali, che ciascun utilizzatore può corrispondere alla totalità dei prestatori nel corso dell’anno civile (5.000 euro), i compensi resi da:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 150/2015;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, saranno considerati nella misura del 75% del loro importo, purché i prestatori autocertifichino la propria condizione nella piattaforma informatica predisposta dall’Inps per gli aspetti burocratici e comunicativi proprio di questa tipologia contrattuale.
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L’autocertificazione dovrà avvenire all’atto della registrazione del prestatore sul portale dell’Istituto previdenziale. INPS”.
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Scopo di questa sezione è quello di fornire una panoramica sugli schemi contrattuali tipici con i quali è possibile, attualmente, regolare il rapporto di lavoro in Italia. Daremo particolare risalto a quelle forme contrattuali ispirate a cogliere le esigenze di flessibilità, dettate dal mercato del lavoro. L’obiettivo che ci poniamo è quello di fornire:
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All’imprenditore una gamma di scelte idonee a garantire un funzionamento ordinato dell’impresa, un buon ambiente di lavoro ed un impianto di costi ragionevole
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Al lavoratore una indicazione di congruità del contratto stipulato in relazione alle mansioni svolte.
Oggi parleremo del lavoro occasionale di carattere accessorio.
Il lavoro occasionale di carattere accessorio tende a migliorare le possibilità di inserimento lavorativo di quelle fasce deboli, per opportunità di lavoro all’interno delle famiglie o negli enti senza scopo di lucro.
Il lavoratore può essere adibito a delle mansioni stabilite, quali:
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Piccoli lavori domestici
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Insegnamento privato
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Lavori di giardinaggio, pulizia
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Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive culturali
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Lavori all’interno di enti pubblici e associazioni di volontariato nell’ambito di lavori di emergenza o di solidarietà.
Limiti imposti allo svolgimento di tale attività lavorativa sono duplici, di natura:
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Temporale: l’attività non può essere svolta per più di 30 giorni durante l’anno.
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Del Corrispettivo erogato: i compensi non possono essere superiori a tremila euro nel corso dell’anno.
Particolare è la procedura con cui il lavoratore ed il datore di lavoro possono attivarsi per poter fruire di tale schema contrattuale:
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I Lavoratori dovranno fare richiesta ai servizi provinciali per l’impiego o ai soggetti pubblici e privati accreditati presso le Regioni che li doteranno di tessera magnetica di riconoscimento (operazione a pagamento).
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I datori di lavoro che invece vorranno fruire delle prestazioni di tale natura dovranno acquistare dei buoni. Tali buoni saranno poi convertiti in denaro dalle società concessionarie del servizio.