Entro l’1/12/2008 dovranno essere corrisposti gli acconti d’imposta rivenienti dal modello “Unico 2008“, sia per le persone FISICHE che GIURIDICHE.
Coloro che vorranno avvalersi del criterio “previsionale” anzichè “storico” dovranno porre in essere talune valutazioni che potranno influire in maniera sostanziale sul calcolo del suddetto acconto.
Nella fattispecie elenchiamo alcune modifiche rilevanti:
- L’indeducibilità degli interessi passivi, per i soggetti IRES (ricordiamo che dal 2008 il criterio di deducibilità/indeducibilità dei medesimi va studiato alla stregua del rapporto tra risultato operativo aumentato del 30% e gli interessi medesimi)
- L’eliminazione della norma attinente algi ammortamenti anticipati
- La nuova fiscalità, ancora da definire delle spese di rappresentanza
Tali accortezze andranno considerate anche in tema di “IRAP “.
P.S: Ricordiamo che una errata valutazione sul criterio di calcolo previsionale dell’acconto comporta l’assoggettamento ad una sanzione nella misura del 30%, conteggiata sulle somme pagate in maniera inferiore al dovuto, maggiorate di interessi legali.