L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione in calce allegata, si è pronunciata in relazione alla deducibilità ai fini IRPEF da parte del coniuge separato, delle somme corrisposte a titolo di adeguamento dell’assegno di mantenimento all’indice ISTAT“ alla ex moglie. Nell’interpello la soluzione proposta dall’istante prevedeva l’espressa facoltà di deducibilità “tout – court” dei suddetti importi al pari dell’importo originario.
Soluzione interpretativa proposta dall’Agenzia delle Entrate:
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La deducibilità di dette somme è consentita soltanto nel caso in cui l’adeguamento sia stato contemplato dal giudice nella sentenza di separazione o in provvedimenti ad essa equiparati.