Il criterio generale dettato dall’art. 6 del d.p.r. 633/72 stabilisce che l’iva è esigibile nel momento in cui:
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Il bene sia stato consegnato (se trattasi di beni mobili)
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Al momento del pagamento, se trattasi di prestazione di servizi
Esistono già talune cessioni nei confronti di soggetti economici particolari (prevalentemente Stato ed Enti Statali) per le quali l’esigibilità viene egualmente posticipata al momento del pagamento dei corrispettivi.
Il Decreto legge 185/2008 ha introdotto come norma di carattere generale, la possibilità di differire la corresponsione dell’imposta all’atto del pagamento, sia per le per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi. Tale strumento opera nei confronti dei Soggetti “IVA”, escludendo di fatto le prestazioni e cessione rese nei confronti di consumatori finali. Tale differimento dell’esigibilità, è contemplato per un periodo pari a 12 mesi.
Vi sono importanti cause di esclusione per le quali non si può ricorrere al differimento, ovvero quando:
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Uno dei due Soggetti si avvale di regimi speciali di applicazione dell’imposta
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Le cessioni o prestazioni sono effettuate nei confronti di soggetti in regime di “Reverse Charge”.
Per le operazioni di cui si usufruisce del differimento, si dovrà indicare in fattura che trattasi di “prestazione ad esigibilità differita“, richiamando l’articolo di Legge, pena la ricaduta nel regime ordinario. Sulla norma, introdotta dall’articolo 7 del Dl 185/2008, pesa il giudizio della Comunità Europea in relazione al volume d’affari dei soggetti che potranno accedere all’agevolazione.