Aggiornato al 16/12/2011
IL DECRETO SVILUPPO di recente emanazione e finalizzato ad individuare misure urgenti per il sostegno all’attività economica in genere, ha modificato anche gli importi DELLE SANZIONI con le quali è possibile accedere all’Istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO.
Ricordiamo che le nuove misure, idonee a regolarizzare i mancati versamenti di imposte e tasse, procedendo volontariamente al pagamento, sono contemplate a patto che il contribuente non sia sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche.
La regolarizzazione avviene pagando il tributo originario, le sanzioni e gli interessi al tasso d’interesse legale (attualmente 3,00%) (2,5% a far data dall’1/1/2012)
Le nuove sanzioni sono state determinate nella misura del:
-
2,50% (dal precedente 3,75%) per il ravvedimento 3,00% (IN VIGORE DALL’1/02/2011) nel termine di 30 giorni dalla scadenza originaria
-
3,00% (dal precedente 6%) per il ravvedimento 3,75% (IN VIGORE DALL’1/02/2011) oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione
-
0,2% calcolato giornalmente (IN VIGORE DAL 6/07/2011) entro i 14 giorni successivi all’omissione (ravvedimento sprint).
E’ ora disponibile anche il ravvedimento in modalità “SPRINT”. Di che cosa si tratta?
ARTICOLI CORRELATI: