Il decreto 185/2008 ha stabilito che per poter usufruire del credito d’imposta relativo agli interventi di risparimio energetico del 55% è fatto obbligo l’invio di un’istanza preventiva all’Agenzia delle Entrate. Tale beneficio sarà subordinato ad una risposta positiva da parte dell’Istituto che dovrà pervenire al contribuente entro trenta giorni. La mancata ricezione della risposta vale da “silenzio – rifiuto“, ovvero per mancate risposta impossibilità di fruire dei benefici. Il contingentamento delle autorizzazioni è finalizzato a gestire le risorse entro i tetti di spesa destinate al suddetto strumento agevolativo.
Ricordiamo che, in via residuale, è sempre possibile beneficiare del credito d’imposta del 36%, il cui recupero è previsto in dieci anni e per un importo massimo pari a 48.000,00 Euro. Sembrano invece fatte salve le spese sostenute nel 2008.