Come è noto il decreto anticrisi ha stabilito la riduzione degli acconti d’imposta IRES ed IRAP nella misura di tre punti percentuali. Tale provvedimento è stato emanato in prossimità della naturale scadenza del pagamento dei suddetti importi. L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 476/E apre alla possibilità di immediata compensazione delle somme pagate in eccesso, già dalla data del 16/12/2008. In relazione alla modalità operativa idonea al recupero delle somme, sono stati istituiti appositi Codici Tributo.
Nella fattispecie:
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Codice tributo 2120 – IRES-UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, D.L. N. 185 DEL 29/11/2008- RISOLUZIONE N. 476 DEL 09/12/2008
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Codice tributo 3859 – IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA, AI SENSI DELL’ART. 10, C. 2, DL N. 185 DEL 29/11/2008 – RISOLUZIONE N. 476 DEL 09/12/2008
Tali codici dovranno essere indicati nel campo: “Importi a credito compensati”, nelle sezioni:
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ERARIO (per il codice 2120)
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IRAP (per il codice 3859 ed indicazione del relativo codice regione )
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