Il TFR, come si calcola, come viene rivalutato e come viene corrisposto

 


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Il T.F.R. denomintato anche “liquidazione” è l’importo che deve essere corrisposto al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Tale ammontare è determinato dall’accantonamento che il datore di lavoro opera annualmente, secondo un criterio in seguito specificato.

Come  si accumula il TFR:

  • Il TFR si accumula nel corso di tutta la vita lavorativa. Il singolo lavoratore deve scegliere tra due opzioni:

  1. Lasciare il TFR in azienda, per poi riscuoterlo alla cessazione del rapporto di lavoro

  2. Destinare il TFR ad un fondo pensione, (previdenza complementare).

Tfr detenuto in azienda:

    • Se si lavora in un’azienda con meno di 50 dipendenti, il Tfr continua a essere accantonato comunque presso il datore di lavoro.

    • Se si lavora in un’azienda con più di 50 dipendenti, il datore di lavoro è obbligato a versare il Tfr al fondo della Tesoreria di Stato gestito dall’Inps.

      • Per chi sceglie questa opzione, il Tfr va a confluire nel fondo di previdenza, a scelta tra le seguenti forme di pensione complementare:

      • individuale: fondo aperto o forma pensionistica individuale

      • collettiva: istituita o promossa dal contratto collettivo di lavoro di riferimento.

Lavoratori a tempo determinato (meno di sei mesi):

      • Un lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ai sei mesi può optare per la restituzione del TFR accantonato nel momento in cui cessa il contratto.

Liquidazione del Tfr:

      • Chi ha scelto di lasciare il Tfr in azienda, quando cessa il rapporto di lavoro, riceve la liquidazione dell’intero Tfr maturato fino a quel momento.

      • Chi invece ha destinato l’intero Tfr ad un fondo complementare, non ha diritto alla liquidazione. Quando si interrompe il rapporto di lavoro Il lavoratore può:

      1. Trasferire la propria posizione previdenziale ad un’altra forma pensionistica complementare, alla quale il lavoratore accede con il nuovo lavoro

      2. Congelare la posizione senza ulteriore contribuzione

      3. Riscattare una parte o l’intera posizione.

Il trasferimento della propria posizione ad un’altra forma pensionistica complementare può avvenire:

      • Quando si cambia lavoro

      • Dopo due anni di adesione al fondo scelto.

Il riscatto, totale o parziale, della posizione è contemplato nei seguenti casi:

      • Lavoratori disoccupati, per un periodo compreso tra i 12 e i 48 mesi, o in cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in mobilità, (possibilità di richiedere il riscatto parziale del 50 per cento della posizione).

      • Lavoratori disoccupati da più di 48 mesi, o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, (possibilità di  richiedere il riscatto totale della posizione).

      • In caso di morte prima della pensione (l’intera posizione maturata è riscattata dagli eredi). In mancanza di questi, la somma viene assorbita dal fondo collettivo, o destinata a fini sociali, se si tratta di un fondo individuale.

Quando il rapporto di lavoro finisce:

  • Al momento di andare in pensione, i lavoratori che hanno scelto di lasciare il Tfr in azienda ricevono la liquidazione.

  • I lavoratori che hanno fatto confluire il Tfr in un fondo di previdenza complementare, alla maturazione dei requisiti per andare in pensione, ricevono la rendita maturata (almeno il 50% per legge).

Come si calcola il TFR:

      • Per ogni anno intero di lavoro prestato viene devoluta una somma pari ad una mensilità divisa per 13,50

      • Lo 0,5 della somma annualmente accantonata viene destinato all’INPS come contributo pensionistico

      • Il montante così determinato viene annualmente rivalutato

N.B: In presenza di uno stato di oggettiva necessità del lavoratore e ricorrendo determinati requisiti,  il T.F.R. può essere  devoluto anticipatamente rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro.  Nella fattispecie il lavoratore deve aver maturato almeno otto ani di anziantità. In questo caso può essere corrisposto fino al 70% del T.F.R. fino ad allora accantonato.

In occasione della correspensione del T.F.R. il datore di lavoro procede alle seguenti operazioni:

      • Opera il calcolo del T.F.R. fino ad allora accantonato, compresa la rivalutazione annuale


      • Decurata eventuali anticipazioni di T.F.R. percepite negli anni precedenti

      • Tassa l’importo così determinato con aliquota agevolata, denominata TASSAZIONE SEPARATA

N.B: L’imposta sarà oggetto di valutazione ed eventuale rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tale rettifica è giustificata dal fatto che l’aliquota effettivamente applicata è basata  su una media delle tassazioni  dei 5 ANNI precedenti a quello della liquidazione.

MANOVRA MONTI – LE NOVITA’ INTRODOTTE:

Viene modificato il regime di tassazione:

  • del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle indennità equipollenti, spettanti ai lavoratori dipendenti

  • delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione  coordinata e continuativa (es. amministratori).

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEI DIPENDENTI

  • Il TFR e le indennità equipollenti, erogate sia in denaro che in natura ai lavoratori dipendenti, non sono più assoggettate interamente al regime di tassazione separata ai fini IRPEF, ma concorrono alla formazione del relativo reddito complessivo tassato in via ordinaria, in relazione alla quota eccedente l’importo complessivo di un milione di euro.

In pratica, si ha uno sdoppiamento del regime fiscale:

  • Fino all’importo complessivo di un milione di euro tassazione separata

  • Importo eccedente il milione di euro tassazione ordinaria.

Come si rivaluta il TFR:

Come in precedenza specificato ogni anno il T.F.R. è oggetto di rivalutazione monetaria, per la parte accumulata fino alla data del 31/12 dell’anno precedente (l’ammontare accumulato nell’ultimo anno viene tenuto fuori dall’opera di rivalutazione poichè non oggetto di erosione inflazionistica) mediante un meccanismo di indicizzazione a base composta, costituito da due componenti:

  • TASSO A MISURA FISSA: pari all’1,50% annuo
  • TASSO A MISURA VARIABILE: pari al 75,00% dell’ aumento (rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente) dell’indice di rivalutazione dei prezzi al consumo I.S.T.A.T.

In occasione di correspensione del T.F.R. in corso d’anno gli indici da considerare, ai fini della rivalutazione,  sono i seguenti:

      • TASSO A MISURA VARIABILE: quello relativo al mese precedente o del mese in corso per le liquidazioni intervenute dopo il 14 del mese

      • TASSO A MISURA FISSA: tasso dell’1,50% sopra menzionato, considerato pro quota in dodicesimi

RIVALUTAZIONE DEL FONDO TFR:

      • N.B: Rcordiamo che a far data dal 2001 sui redditi provenienti dalle rivalutazioni dei fondi TFR si applica un’imposta sostitutiva con aliquota pari all’11%.

      • Tale imposta è applicata sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno.

Quando viene pagata tale imposta:

N.B: L’entità del T.F.R. annualmente accantonato si desume dal modello CUD, consegnato al lavoratore.

Curatela del lavoratore in caso di inadempienza del datore di lavoro:

      • Il lavoratore è tutelato per eventuali inadempienze (fallimento ad esempio) del datore di lavoro. Quest’ultimo infatti è obbligato a versare un contributo mensile, proporzionale alle retribuzioni pagate, quale garanzia nei confronti dei lavoratori, affinchè percepiscano quanto di loro spettanza.

Fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti privati:

      • L’INPS  a far data dal 2007 ha costituito un fondo all’interno del quale le imprese con più di 50 dipendenti sono tenute a versare il TFR di quei lavoratori che non abbiano operato una scelta in relazione alla sua destinazione.

      • Con tali somme l’INPS provvede ad erogare il TFR al dipendente  per il quale cessa il rapporto lavorativo.

Utilizzo del fondo quale forma di autofinanziamento:

      • Da Tale Fondo vengono prelevate le risorse per finanziare talune prestazioni, fino agli anni 2009.

Il TFR per i dipendenti del pubblico impiego:

      • Ricordiamo che nel pubblico impiego sono assoggettati alla corresponsione del TFR i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato e con contratto della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese,  ed il personale a tempo indeterminato assunto con decorrenza “PRIMO GENNAIO 2001”.

      • Tutti gli altri percepiscono il “TFS” – trattamento di fine servizio (semprechè non abbiano aderito al sistema di  previdenza complementare) erogato dall’INPDAP.

Modalità di erogazione:

      • Viene erogato a rate, e precisamente:

      • In un’unica soluzione, (importo è pari o inferiore a 90 mila euro lordi)

      • in 2 rate annuali, (importo è compreso tra 90 e 150 mila euro)

      • in 3 rate (importi pari o superiori a 150 mila euro).

RIDUZIONE DEL PRELIEVO SUL TFR

MANOVRA MONTI: NOVITA’ IN TEMA DI TFM

  • La MANOVRA MONTI ha previsto la tassazione in via ordinaria in luogo di quella a tassazione separata per tutti i compensi e indennità, a qualsiasi titolo erogati, agli amministratori delle società di capitali.

  • Il TFM degli amministratori di società di capitali viene quindi sempre tassato in via ordinaria anche in relazione alle indennità che abbiano i requisiti previsti per essere assoggettate a tassazione separata.

DECORRENZA

  • Le nuove disposizioni in materia di tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, si applicano retroattivamente, con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dall’1.1.2011.

  • Le indennità già percepite, per le quali è venuta meno la tassazione separata, dovranno quindi essere inserite nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (modelli UNICO 2012 PF o 730/2012), facendole concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF tassato in via ordinaria, con scomputo delle ritenute subite.

 

  • AGGIORNAMENTO DEL 18-12-2017: 

Il 18.12.2017 scade il termine per effettuare il versamento a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR). L’importo è soggetto ad una rivalutazione pari ad un tasso fisso dell’1,5%, al quale si deve sommare un ulteriore 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi lavorati), nella misura in cui è aumentato rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Una volta definito il valore delle rivalutazioni, per il versamento dell’acconto si possono utilizzare due metodi di determinazione dello stesso, tra loro alternativi: i) il metodo storico, che si avvale di dati contabili consuntivi, consistenti nelle rivalutazioni maturate al 31.12.2016, comprese le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati in corso d’anno. L’acconto viene quindi calcolato applicando l’aliquota fiscale del 17% sul 90% del valore di dette rivalutazioni; ii) il metodo previsionale, utilizzabile in via alternativa al precedente, che richiede la determinazione presuntiva dell’acconto con l’applicazione dell’aliquota del 17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, per determinare l’imponibile, è necessario considerare il valore del fondo TFR al 31.12.2016, facendo però
riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30.11.2017. In entrambi i casi, il saldo dell’imposta sostitutiva, il cui versamento è previsto per il 16.2.2018, si calcola prendendo come riferimento il 31.12.2017 e applicando l’aliquota, sempre del 17%, sul valore delle rivalutazioni dei fondi TFR relative allo stesso anno; l’imposta così ottenuta dovrà essere versata al netto del valore dell’acconto già versato.

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