Il licenziamento è l’atto unilaterale con il quale il datore di lavoro cessa il rapporto di lavoro. La normativa prevede molteplici fattispecie, che differiscono sia in relazione alle cause che lo hanno determinato, sia che i lavoratori coinvolti siano uno o più di uno. Ciascuna delle parti che recede dal contratto deve rispettare un periodo di preavviso. Nel caso sia il datore di lavoro a non rispettare tale obbligo al lavoratore deve essere corrisposta un’indennità di mancato preavviso.
Di norma la legittimità del licenziamento risiede nella presenza di un giustificato motivo:
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SOGGETTIVO: Il lavoratore è venuto meno agli obblighi contrattuali, è stato cioè inadempiente rispetto agli ordini ed alle mansioni a cui era stato preposto
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OGGETTIVO: E’ dettato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, quali ad esempio cessazione dell’attività, fallimento, riorganizzazione aziendale…
In presenza di giustificati e gravi motivi è anche configurabile il licenziamento per giusta causa. In questa circostanza il lavoratore ha posto in essere delle azioni di estrema gravità, tali da provocare l’interruzione immediata del rapporto di lavoro:
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Danneggiamento
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Sottrazione di materiali o impianti aziendali
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Rissa nei luoghi di lavoro
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Ingiurie e grave insubordinazione verso il datore di lavoro
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Violenze verso gli altri lavoratori
A tutela del lavoratore il giudice, chiamato ad accertare la presenza della giusta causa, dovrà pertanto valutare in concreto la violazione.
Licenziamento ad NUTUM, si realizza quando uno dei contraenti recede dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza fornire alcuna motivazione. Tale Fattispecie opera nei confronti di:
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Lavoratori domestici
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Coloro che hanno raggiunto l’età pensionabile
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Lavoratori assunti in prova
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I dirigenti
N.B: Il licenziamento deve necessaramente comunicato al lavoratore in forma scritta. Per ciò che attiene alla motivazione, questa deve essere fornita entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento. Se il lavoratore ritiene che il licenziamento sia illegittimo può impugnarlo entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Preliminarmente all’azione giudiziaria è previsto un tentativo di conciliazione obbligatoria di natura stragiudiziale tra datore di lavoro e lavoratore. Successivamente, in caso di mancato accordo, prosegue il giudizio di fronte al magistrato del lavoro o ad un ad un collegio arbitrale, se previsto dal CCNL.