L’istituto della TOTALIZZAZIONE consente al lavoratore che ha versato contributi presso diversi enti previdenziali nel corso della sua vita lavorativa di procedere ad un cumulo di dette somme per ottenere un’unica pensione. L’accesso allo strumento è consentito alle seguenti tipologie di soggetti:
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Lavoratori dipendenti
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autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri e parasubordinati)
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liberi professionisti (avvocati, ingegneri, medici ecc.)
N.B: La TOTALIZZAZIONE è uno strumento ricognitivo gratuito, da non confondere con la RICONGIUNZIONE, spesso a titolo oneroso.
Le prestazioni che possono essere ottenute con la totalizzazione sono:
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la pensione di vecchiaia
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la pensione di anzianità con 40 anni di contributi,
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la pensione di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti.
Come si accede allo Strumento:
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Di norma la domanda deve essere presentata dal lavoratore all’ente previdenziale presso il quale risultano versati gli ultimi suoi contributi (l’ultimo ente al quale risulta iscritto).
Con la totalizzazione sarannno presi in considerazione tutte le contribuzioni versate presso i propri enti. A conclusione della procedura la pensione sarà comunque liquidata dall’INPS che stipulerà convenzioni con i singoli enti previdenziali, anche nel caso in cui il lavoratore non abbia mai versato somme a titolo di “contributi previdenziali” nelle casse dell’istituto.
Il lavoratore che accede allo strumento deve possedere uno dei seguenti requisiti soggettivi:
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Raggiungere il 65° anno di età anagrafica, nel caso la sua posizione annoveri almeno 20 anni di contribuzione complessiva
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Raggiungere 40 anni di contribuzione complessiva, a prescindere dall’età anagrafica
N.B: I contributi oggetto di totalizzazione sono quelli versati nelle singole gestioni previdenziali per un periodo non inferiore ai tre anni. Il requisiti dell’eta, 65 anni, è indistintamente riferito sia agli uomini che alle donne.
Ricordiamo che le pensioni liquidate con il criterio della totalizzazione sono reversibili.
L’isituto della Ricongiunzione ed i rapporti con la TOTALIZZAZIONE:
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Nel caso in cui sia stata presentata domanda di ricongiunzione prima del 3 marzo 2006, si ha ancora diritto alla totalizzazione se si rinuncia esplicitamente alla ricongiunzione entro il 2 marzo 2008. In tal caso si ottiene la restituzione dell’importo parziale già pagato. Se, invece, la ricongiunzione risulta già conclusa, non è più possibile ricorrere alla totalizzazione.
Fonte: INPS