Il contratto di inserimento è uno schema assimilabile al contratto di formazione e lavoro, ed introdotto dalla riforma BIAGI. E’ finalizzato all’inserimento, o al nuovo inserimento del lavoratore nel mercato del lavoro. Il contratto è seguito da un un progetto individuale, studiato per far acquisire al lavoratore le competenze professionali all’interno di un determinato contesto aziendale.
I lavoratori destinatari possono essere:
- Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
- Disoccupati, età compresa tra ventinove trentadue anni
- Lavoratori con più di 50 anni, attualmente disoccupati
- Lavoratori disoccupati negli ultimi due anni
- Donne di qualsiasi età, residenti in luoghi in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore al 20 % rispetto a quello maschile, ovvero tasso di disoccupazione superiore del 10 % rispetto a quello maschile
- Soggetti con handicap
I contratti di inserimento possono essere stipulati:
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Da enti pubblici economici
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Imprese e loro consorzi
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Gruppi di imprese
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Associazioni professionali
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Aassociazioni socio-culturali
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Associazioni sportive
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Fondazioni
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Enti di ricerca pubblici e privati
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Organizzazioni e associazioni di categoria
Le categorie sopra menzionate sono autorizzate a condizione che abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione. Il contratto deve avere forma scritta, a pena di nullità, e deve specificatamente indicare il progetto individuale di inserimento. In difetto del requisito il contratto si intenderà a tempo indeterminato.
Per assumere con contratto di inserimento occorre e altresì che:
- Venga definito un progetto individuale di inserimento;
- Il lavoratore sia consenziente;
- Il progetto sia finalizzato all’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto del lavoro.
N.B: La durata dovrà essere comprea tra i 9 mesi e 18 mesi. Potrà essere levata a 36 mesi seil soggetto lavoratore sia portatore di Handicap.