Gli Artt. 8 e 25 della Legge n. 223/1991 disciplinano le agevolazioni previste per i datori di lavoro di qualunque settore che assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Affinchè scatti l’agevolazione i contratti stipualti devono avere le seguenti caratteristiche:
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Contratto a termine per un massimo di 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato nel corso del rapporto
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A tempo indeterminato fin dall’inizio
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Costituzione del rapporto a tempo parziale
N.B: Il datore di lavoro non deve procere a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti per accedere allo strumento, a meno che l’assunzione riguardi professionalità sostanzialmente diverse da quelle del personale licenziato. I benefici contributivi variano in relazione al fatto che il contratto di lavoro venga stipulato a termine ovvero a tempo indeterminato e che il lavoratore da assumere abbia diritto o meno all’indennità di mobilità.
Gli incentivi previsti sono così determinati:
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Per i datori di lavoro che procedano ad assunzioni con contratto a termine per un massimo di 12 mesi: Corresponsione, da parte dell’azienda, della sola parte di contribuzione devoluta in caso di assunzione di apprendisti, in pratica la sola parte a carico del lavoratore
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Per i datori di lavoro che trasformino il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato: Proroga delle condizioni agevolative (come sopra) per ulteriori 12 mesi
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Per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato: La quota di contribuzione agevolata, la medesima che sarebbe stata corrisposta se per contratto di apprendistato è prorogata per un periodo pari a 18 mesi
Oltre alle agevolazioni menzionate, se l’assunzione avviene a tempo pieno e riguardi lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità, al datore di lavoro viene corrisposta, per ogni mensilità, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore qualora avesse ancora versato in quello stato.
Tale importo viene erogato per un massimo di:
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12 mesi per i lavoratori con età fino a 50 anni
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24 mesi per lavoratori con età superiore a 50 anni
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36 mesi per le aree del Mezzogiorno