L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata, con risoluzione 14/E del 20 gennaio 2009, in merito all’ammissibilità della concessione di crediti di imposta riservati a quei datori di lavoro che incrementano il numero di dipendenti, con l’assunzione a tempo indeterminato in aree denomiate “svantaggiate” poichè il livello di disoccupazione è superiore rispetto alla media nazionale.
Ammissibilità del beneficio nel caso di assunzione di lavoratori precedentemente impiegati con contratto a progetto:
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Nella fattispecie si ammette che anche i lavoratori, impiegati in passato con lo schema del contratto a progetto, attualmente non più in essere, possano essere egualmente ricondotti nella categoria dei soggetti che hanno perso l’impiego. La loro assunzione, con contratto a tempo indeterminato, determina quindi il riconoscimento del credito d’imposta (permangono inalterati gli altri requisiti necessari per accedere allo strumento agevolativo).
Ammissibilità del beneficio nel caso di assunzione di lavoratori impiegati con contratto di inserimento:
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In relazione all’ammissibilità del suddetto credito anche per quei datori di lavoro che trasformano lo schema contrattuale, da contratto di inserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato viene invece negato l’accesso al beneficio. Il diniego è motivato dal presupposto che, anche se con determinate peculiarità, il contratto di inserimento è pur sempre un contratto di lavoro a tempo determinato.