L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 68/E del 19/03/2009apre alla possibilità che le ritenute a titolo d’acconto, non certificate dal sostituto d’imposta, possano comunque essere scomputate ad opera del contribuente che ha subito la decurtazione. A tal fine, per dimostrare lo scomputo, il professionista o anche l’impresa, potranno fornire prova dell’effettivo pagamento (bonifico bancario ad esempio) o della parcella incassata, al netto della ritenuta d’acconto subita. Tale documentazione dovrà essere prodotta in caso di controllo formale ai sensi dell’Art. ‘art.36-ter del DPR n.600/73, con allegata idonea autocertificazione attestante il percepimento delle somme ed il conseguente scomputo della ritenuta a titolo d’acconto.