Scomputo delle ritenute non certificate dal sostituto d’imposta

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 68/E del 19/03/2009 apre alla possibilità che le ritenute a titolo d’acconto, non certificate dal sostituto d’imposta, possano comunque essere scomputate ad opera del contribuente che ha subito la decurtazione. A tal fine, per dimostrare lo scomputo, il professionista o anche l’impresa, potranno fornire prova dell’effettivo pagamento (bonifico bancario ad esempio) o della parcella incassata, al netto della ritenuta d’acconto subita. Tale documentazione dovrà essere prodotta in caso di controllo formale ai sensi dell’Art. ‘art.36-ter del DPR n.600/73, con allegata idonea autocertificazione attestante il percepimento delle somme ed il conseguente scomputo della ritenuta a titolo d’acconto.

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Redditi sottoposti a ritenuta d’acconto » STUDIO MARCONI

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