L’istituto del DISTACCO consente ad un datore di lavoro di porre a disposizione dei lavoratori a favore di un altro soggetto, per svolgere una determinata attività lavorativa.
Requisiti per accedere allo strumento:
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Deve sussistere un interesse produttivo da parte del datore di lavoro, limitato nel tempo. Fintanto che vi sarà tale interesse sussisteranno i requisiti per operare il distacco.
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Di norma non vi è l’obbligo di manifestare consenso da parte del dipendente per operare il distacco. Il medesimo è invece richiesto espressamente se il lavoratore sia adibito a mansioni diverse, ancorchè equivalenti, rispetto a quelle precedentemete svolte. Tale obbligo scatta anche se il distacco determina uno spostamento del lavoratore presso una sede di lavoro distante più di 50 km rispetto a quella consueta, e comunque giustificata da ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.
Le procedure di Distacco operate in contrasto con questi requisiti potranno determinare la costituzione di un rapporto in capo al distaccatario ( il soggetto beneficiario della prestazione lavorativa).
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Il datore di lavoro distaccante può:
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Operare una sostituzione del lavoratore distaccato in luogo di un assunto a tempo determinato
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Esperire una richiesta di rimborso spese al soggetto presso cui il lavoratore è distaccato riguardante gli oneri sostenuti per porre in essere la procedura di distacco (tali spese in ogni caso non possono superare il costo effettivamente sostenuto)
Trattamento economico e normativo:
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Il trattamento economico permane in capo del soggetto datore di lavoro distaccante.
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I premi INAIL sono calcolati con riferimento alla tariffa del soggetto presso cui il lavoratore è distaccato.