AGGIORNAMENTO DEL 06/12/2013:
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L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 6 dicembre 2013 è a informare che saranno ritenuti validi gli invii effettuati entro il prossimo 31 gennaio 2014 dei dati relativi ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore, ed ai finanziamenti all’impresa da parte di soci o familiari per un importo superiore ad EURO 3.600.
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Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii. Ricordiamo che la scadenza ordinaria dell’adempimento era precedentemente prevista per il 12 dicembre 2013.
AGGIORNAMENTO DEL 25/09/2012:
OPZIONE PER IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE
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L’Agenzia delle Entrate è a fornire indicazioni circa l’ipotesi di utilizzo di beni in uso ad imprenditori individuali o da soci di società di persone o di Srl che abbiano optato per la trasparenza.
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Nella fattispecie, per evitare doppie imposizioni, il reddito diverso (differenza tra valore normale dell’uso e prezzo pagato dal socio) deve essere diminuito della quota di reddito d’impresa a seguito della indeducibilità dei costi.
AGGIORNAMENTO DEL 26/03/2013:
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E’ stata formalizzata la proroga al 15 ottobre 2013, del suddetto invio, finalizzata a valutare eventuali proposte di semplificazione per l’adempimento. Tale slittamento riguarda le annualità 2011 e 2012.
AGGIORNAMENTO DEL 20/09/2012:
La comunicazione dei beni in godimento ai soci relativa al 2011, è stata ulteriormente prorogata al 31 MARZO 2013. Il nuovo termine è il 2 aprile 2013. Le motivazioni sono state le seguenti: “si è resa necessaria “tenuto conto delle particolari difficoltà riguardanti la comunicazione”.
ADEMPIMENTO DEL 31 MARZO 2013:
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La scadenza riguarderà di conseguenza sia le comunicazione dei beni concessi in godimento relativamente all’anno 2011 e sia a quelli relativi all’anno 2012, (il 31 marzo 2013 è il termine ordinario previsto dalla legge per la comunicazione relativa all’anno 2012).
AGGIORNAMENTO DELL’8/03/2012
8-3-2012 IMPORTANTE NOVITA‘ :
La comunicazione dei beni societari in uso ai soci e familiari è stata rinviata dal 2 aprile, (data di scadenza fissata nella manovra di Ferragosto), a data da destinarsi ( presumibilmente fine giugno).
PREMESSA:
L’Agenzia delle Entrate, con la solzione n. 191/E, rispondendo ad un’istanza di interpello, affronta la tematica dell’assegnazione dei beni d’impresa ai soci.
N.B: Viene specificato che tale assegnazione in via di principio non è mai neutrale dal punto di vista fiscale, anche in ipotesi di conseguente riduzione del capitale sociale, corrispondente all’entità dei beni assegnati.
Poichè, tuttavia, trattasi di beni devoluti senza corrispettivo, il criterio di individuazione dell’importo oggetto di tassazione è il seguente:
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Si tiene conto della differenza tra il valore normale dei beni ed il costo fiscalmente riconosciuto.
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La cessione ha sempre rilevanza anche ai fini Iva
Fonte: Agenzia delle Entrate, Soluzione n. 191/E
APPROFONDIMENTO:
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La tassazione in questione avviene ad opera dell’articolo 86 del Tuir. Di conseguenza, l’eventuale plusvalenza assume rilevanza reddituale e, in assenza di un corrispettivo in denaro o in natura corrisposto dal socio, deve essere determinata per differenza tra il valore normale del bene assegnato e il suo ultimo costo fiscalmente riconosciuto.
Rilevanza IVA:
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Per quanto riguarda l’Iva, l’operazione (assegnazione di un bene al socio) assume rilevanza se il bene abbia consentito, a monte, la deduzione dell’imposta
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Diversamente, (ipotesi di acquisto da privato) privato non vi è assoggettamento.
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Ai fini dell’imposta di registro, infine, il trasferimento è assoggettato a imposta fissa.
Beni forniti in concessione ai soci:
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L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che dovranno essere comunicati all’amministrazione finanziaria i dati relativi ai beni dell’impresa concessi in uso a soci.
Soggetto obbligato all’invio:
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La comunicazione deve essere trasmessa dall’imprenditore, o, in alternativa, l’azienda che presta il bene, il socio o il familiare che lo detiene in uso.
Scadenza dell’adempimento:
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La scadenza, a regime, per l’invio è fissata al 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Anni pregressi:
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Entro il primo anno, ovvero il
31/03/2012, (rinviata a data da destinarsi) devranno essere comunicati i dati relativi agli anni precedenti.
Ulteriore precisazione:
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Nella medesima circolare viene chiarito che dovranno essere comunicate anche le fattispecie in cui siano concessi in uso beni a persone fisiche che non direttamente posseggano partecipazioni nell’impresa proprietaria del bene, o, ancora, se i beni siano concessi ai soci o familiari di altra società appartenente allo stesso gruppo.
La stretta da parte dell’amministrazione finanziaria in relazione ai beni in godimento ai soci:
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Il Legislatore ha inteso monitrorare la fattispecie in cui dei beni di proprietà di Società, siano di fatto goduti dai soci delle medesime o relativi familiari.
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Tale iniziativa dovrebbe scoraggiare la pratica di utilizzare lo schermo societario per occultare tali beni.
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Per favorire le attività di controllo è stato, poi imposto l’obbligo di comunicare all’Agenzia i dati.
Tassazione dei beni:
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E’ soggetta a tassazione la differenza tra il valore di mercato del bene ed il corrispettivo annuo corrisposto per l’utilizzo in godimento ai soci.
Ipotesi di corrispettivo stabilito in maniera inferiore al valore di normale:
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In caso di corrispettivo inferiore al valore normale, i costi di esercizio legati al bene risultano indeducibili in capo all’impresa concedente.
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Per garantire l’attività di monitoraggio, nell’ipotesi sopra richiamata (corrispettivo inferiore al valore normale), scatta l’obbligo della comunicazione di cui vi abbiamo dato conto predentemente.
Sanzione in caso di mancato invio:
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In caso di inadempimento i soggetti obbligati saranno sanzionati con un’ammenda pari fino al 30% della differenza tra il valore normale del bene ed il corrispettivo dovuto.
CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE:
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Nel corso del 2011 l’amministrazione finanziaria ha chiarito che l’attribuzione di azioni ai soci equivale ad aumento gratuito di capitale (emissione di azioni e passaggio di riserve a capitale)
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Con risoluzione n. 12/E del febbraio 2012, viene chiarito che l’importo del capitale che si considera incrementato è pari al solo valore nominale delle azioni assegnate (non opera la differenza tra valore nominale ed il prezzo di carico delle azioni).