Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è pronunciato rispondendo ad un’istanza di interpello formulata dall’Ordine di Consulenti del Lavoro, in cui si chiede se è fatto obbligo dell’invio della comunicazione obbligatoria pe i contratti di associazione in partecipazione stipulati prima del 31/12/2006 con la clausola di durata annuale e proroga tacita ogni anno.
La risposta:
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La Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha introdotto, dal 1 gennaio 2007 dell’obbligo di comunicazione al Servizio competente per l’instaurazione del rapporto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro con riguardo a tutti i principali eventi modificativi che possono intervenire nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresa la comunicazione di proroga del rapporto.
N.B: Dalla data di entrata in vigore delle suddette novità normative, pertanto, l’eventuale proroga di un contratto di associazione in partecipazione a tempo determinato con apporto di lavoro da parte dell’associato, dovrà essere necessariamente comunicata dall’associante al Servizio competente, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine originariamente fissato. Non rileva, infine, il fatto che il contratto sia stato stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2007.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali