Il D.L. 13.5.2011, n. 70 ha riaperto i termini per operare la rivalutazione del valore di acquisto di terreni e delle partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati.
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N.B: Tale agevolazione è rivolta, indistintamente, sia alle persone fisiche che alle società semplici ed enti non commerciali.
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Strumento necessario per procedere è la determinazione del valore del terreno o della partecipazione tramite una perizia di stima RIFERITA ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2012 (valore del bene riferito a quel momento). Occorre poi che il richiedente sia titolare del bene o della partecipazione alla data dell’1/7/2011.
Sull’incremento, calcolato come differenza tra perizia di stima ed il costo di acquisto originario, dovrà esserre corrisposta un’imposta:
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Pari al 4% per le partecipazioni qualificate ed i terreni
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Pari al 2% per le partecipazioni non qualificate.
Termini di versamento dell’imposta sostitutiva:
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Entro il 30/6/2012 in un’unica soluzione
In tre rate annuali scadenti il:
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30/6/2012
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30/6/2013
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30/6/2014
N.B: Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.
Recupero dell’imposta sostitutiva versata in precedenti rivalutazioni:
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N.B: Ai soggetti che hanno operato la rivalutazione in precedenti occassioni possono recuperare l’imposta sostitutiva versata scomputando tale importo al momento del pagamento dell’imposta relativa alla nuova rivalutazione.
Modalità di versamento dell’imposta:
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Il versamento può essere effettualto con modello F24, con i codici già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, 8055 per i terreni 8056 per le partecipazioni.
Eventuale istanza di rimborso per imposta pagata in precedenti occasioni:
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L’istanza può essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento relativo all’ultima rivalutazione effettuata. Il rimborso spetta in misura comunque non superiore all’importo dovuto in base alla nuova determinazione del valore.
Ad esempio:
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Pertanto, se la nuova rivalutazione fosse inferiore rispetto a quella precedente, il massimo importo rimborsabile sarebbe pari alla nuova imposta sostitutiva, inferiore a quella versata in passato
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