Il contratto a progetto

 




Il contratto a progetto è stato istitutito  dal D. Lgs. n. 276/2003,  conosciuto anche come Legge Biagi.  E’ la naturale evoluzione  del contratto di collaborazione coordinata e continuativa.  Il presupposto per l’applicazione del contratto medesimo è considerare  il lavoratore come un collaboratore autonomo. L’attività lavorativa deve essere svolta per la realizzazione  di un progetto o parte di questo, in maniera del tutto autonoma e senza vincoli di subordinazione.

N.b: La mancanza del requisito di cui sopra  qualifica il contratto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il contratto a progetto si qualifica per i seguenti elementi:

  • Definizione di un programma

  • Mancanza di subordinazione

  • Indipendenza nello svolgere l’attivitàla

  • Durata del contratto determinabile

Elementi necessari da indicare nel contratto (da redigere in forma scritta):

  • Indicazione della durata

  • Indicazione del progetto

  • Ammontare del corrispettivo erogato

  • Indicazione dei tempi e modi di pagamento

  • Indicazione delle modalità di determinazione di eventuali rimborsi spese

  • Misure di sicurezza adottate nei confronti del lavoratore a progetto

Limiti all’utilizzo del contratto a progetto:

Divieto di instaurare il contratto con un professionista iscritto all’albo se la prestazione dedotta in contratto è di natura intellettuale.

Corrispettivo:

  • Deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato

  • In caso di infortunio o malattia il contratto viene sospeso, senza erogazione di emolumenti

  • Viene risolto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata complessiva

  • La sospensione per maternità proroga il contratto per 180 giorni

  • La risoluzione del contratto si ha con la realizzazione del progetto

  • Le parti possono recedere prima della scadenza per giusta causa

Schema di contratto a progetto: PRELEVA DA GOOGLE DOCS

Malattia dei lavoratori a progetto e professionisti:

  • L’art. 1, comma 778, della legge n. 296/2006 prevede tutele in materia di malattia per i collaboratori coordinarti e continuativi, anche a progetto: ora, il comma 26, estende tale tutela anche ai professionisti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, purchè iscritti alla gestione separata prevista dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

    Riforma Fornero: modifiche al contratto a progetto

INSERISCI IL TUO INDIRIZZO EMAIL:

STUDIO MARCONI

↑ Grab this Headline Animator

Servizio fornito da FeedBurner