Fonte: DPL Modena
Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Architetti, è a fornire importanti chiarimenti in merito a talune questioni di carattere contributivo.
Nella fattispecie si chiede se sia lecito assoggettare alla GESTIONE SEPARATA il reddito prodotto tramite attività professionale, svolta dal professionista architetto, contemporaneamente impiegato in via principale non esclusiva, in altra attività professionale autonoma per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti.
PRECISAZIONE: Ai fini di una corretta valutazione della fattispecie si chiarisce che l’esempio formulato è realizzato presupponendo che tale soggetto svolga entrambe le attività, utilizzando lo stesso numero di partita iva e dichiarando i redditi nel medesimo riquadro dichiarativo predisposto per gli autonomi.
Condizione necessaria per l’iscrizione all’albo professionale medesimo:
-
Il possesso della partita iva individuale
-
Il non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria