Aggiornato al 10/10/2012
Dal GENNAIO 2013 Le nuove aliquote Irpef, per i primi due scaglioni di reddito, saranno modificate, con diminuzione di un punto percentuale. Tale misura è stata stabilita nel consiglio dei ministri del 10 ottobre 2012.
Forniamo sintetica elencazione delle aliquote IRPEF attualmente in vigore, peraltro immutate rispetto all’anno precedente, distinte nelle seguenti aliquote e fascie di reddito:
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23,00 % DA 0,00 A €. 15.000,00 N.B: si ridurrà al 22% dal gennaio 2013
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27,00% DA €. 15.001,00 A €. 28.000,00 N.B: si ridurrà al 26% dal gennaio 2013
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38,00% DA €. 28.001,00 A €. 55.000,00
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41,00% DA €. 55.001,00 A €. 75.000,00
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43,00% OLTRE €. 75.000,00
Cosi’ determinate, le aliquote devono poi essere rimodulate tenendo conto della progressività dell’imposta:
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Per i Redditi da 0,00 a 15.000,00 euro il valore dell’ IRPEF lordo è effettivamente pari al 23,00% del reddito
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Per i Redditi da 15.000,01 a 28.000,00 il valore dell’ IRPEF lordo è pari a euro 3.450,00 + 27% sulla parte eccedente i 15.000,00 euro
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Per i Redditi da 28.000,01 a 55.000,00 euro il valore dell’ IRPEF lordo è pari a euro 6.960,00 + 38% sulla parte eccedente i 28.000,00 euro
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Per i Redditi da 55.000,01 a 75.000,00 euro il valore dell’ IRPEF lordo è pari a euro 17.220,00 + 41% sulla parte eccedente i 55.000,00 euro
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Per i Redditi da 55.000,01 a 75.000,00 euro il valore dell’ IRPEF lordo è pari a euro 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000,00 euro
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Per i Redditi oltre 75.000,00 euro il valore dell’ IRPEF lordo è pari a 25.420,00 + 43% sulla parte eccedente i 75.000,00 euro
Vige poi il criterio di non imponibilità IRPEF per i seguenti redditi:
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Di pensione fino ad €. 7.500,00
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Di terreni per un importo non superiore ad €. 185,92
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Rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
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Lavoratori dipendenti con un reddito non superiore ad €. 8.000,00 (con periodo di lavoro di 12 mesi)
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Individui con pensione non superiori ad €. 7.500,00 al di sotto dei 75 anni (se la pensione è riscossa per l’intero anno)
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Individui con pensione pari ad €. 7.750,00 con età pari o superiore a 75 anni (con periodo di pensione coincidente con l’intero anno)
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€. 4.800,00 indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell’anno, per i contribuenti con altri tipi di reddito
Manovra di Ferragosto 2011 – Contributo solidarietà:
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La manovra di Ferragosto ha stabilito un contributo di solidarietà sui redditi superiori a 300 mila euro. L’ammontare sarà computato in sede di dichiarazione annuale e versato in unica soluzione, insieme alle imposte a saldo.
Lavoratori dipendenti:
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Per tale categoria di contribuenti sarà il sostituto d’imposta ad operare il calcolo ed a versare quanto dovuto (Fonte: D.M.E.F. -21 novembre/2011).
AGGIORNAMENTO DEL 10/1/2012:
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L’Agenzia delle Entrate, in data gennaio 2012, ha istituito i codici tributo 1618 e 145E, da indicare nei modelli di pagamento F24 per il versamento del contributo pocanzi descritto.
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N.B: Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, il sostituto tratterrà il contributo nel conguaglio di fine anno.
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Novità introdotte dalla manovra di Ferragosto 2011:
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Il Ministero dell’Economia, chiarisce, che, se il Comune delibera aliquote di addizionale Irpef per fasce di reddito (facoltà contemplata a seguito delle novità introdotte dalla manovra di ferrragosto) queste dovranno essere applicate con modalità progressiva. Il principio è che l’aliquota d’imposta debba rispettare un criterio di crescita all’aumentare dell’imponibile.
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