Le aliquote irpef attualmente in vigore


Aggiornato al 10/10/2012

Dal GENNAIO 2013 Le nuove aliquote Irpef, per i primi due scaglioni di reddito, saranno modificate, con diminuzione di un punto percentuale. Tale misura è stata stabilita nel consiglio dei ministri del 10 ottobre 2012.

Forniamo sintetica elencazione delle aliquote IRPEF attualmente in vigore, peraltro immutate rispetto all’anno precedente, distinte nelle seguenti aliquote e fascie di reddito:

  • 23,00 % DA 0,00 A €. 15.000,00  N.B: si ridurrà al 22% dal gennaio 2013

  • 27,00% DA €. 15.001,00 A €. 28.000,00 N.B: si ridurrà al 26% dal gennaio 2013

  • 38,00% DA €. 28.001,00 A €. 55.000,00

  • 41,00% DA €. 55.001,00 A €. 75.000,00

  • 43,00% OLTRE €. 75.000,00

Cosi’ determinate, le aliquote devono poi essere rimodulate tenendo conto della progressività dell’imposta:

    • Per i Redditi da 0,00 a 15.000,00 euro il valore dell’ IRPEF lordo è effettivamente  pari al 23,00% del reddito

    • Per i Redditi da 15.000,01 a 28.000,00 il valore dell’ IRPEF lordo è pari a euro 3.450,00 + 27% sulla parte eccedente i 15.000,00 euro

    • Per i Redditi da 28.000,01 a 55.000,00 euro il valore dell’ IRPEF lordo è pari a euro 6.960,00 + 38% sulla parte eccedente i 28.000,00 euro

    • Per i Redditi da 55.000,01 a 75.000,00 euro il valore dell’ IRPEF lordo è pari a euro 17.220,00 + 41% sulla parte eccedente i 55.000,00 euro

    • Per i Redditi da 55.000,01 a 75.000,00 euro il valore dell’ IRPEF lordo è pari a euro 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000,00 euro

    • Per i Redditi oltre 75.000,00 euro il valore dell’ IRPEF lordo è pari  a 25.420,00 + 43% sulla parte eccedente i 75.000,00 euro



Vige poi il criterio di non imponibilità IRPEF per i seguenti  redditi:

  • Di pensione fino ad €. 7.500,00

  • Di terreni per un importo non superiore ad €. 185,92

  • Rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze

  • Lavoratori dipendenti con un reddito non superiore ad €. 8.000,00 (con periodo di lavoro di 12 mesi)

  • Individui con pensione non superiori ad €. 7.500,00 al di sotto dei 75 anni (se la pensione è riscossa per l’intero anno)

  • Individui con pensione pari ad €. 7.750,00 con età pari o superiore a 75 anni (con periodo di pensione coincidente con l’intero anno)

  • €. 4.800,00 indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell’anno, per i contribuenti con altri tipi di reddito

Manovra di Ferragosto 2011 – Contributo solidarietà:

  • La manovra di Ferragosto ha stabilito un contributo di solidarietà sui redditi superiori a 300 mila euro. L’ammontare sarà computato in sede di dichiarazione annuale e versato in unica soluzione, insieme alle imposte a saldo.

Lavoratori dipendenti:

  • Per tale categoria di contribuenti sarà il sostituto d’imposta ad operare il calcolo ed a versare quanto dovuto (Fonte: D.M.E.F.  -21 novembre/2011).

AGGIORNAMENTO DEL 10/1/2012:

  • L’Agenzia delle Entrate, in data gennaio 2012, ha istituito i codici tributo 1618 e 145E, da indicare nei modelli di pagamento F24 per il versamento del contributo pocanzi descritto.

  • N.B: Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, il sostituto tratterrà il contributo nel  conguaglio di fine anno.

  • Il Ministero dell’Economia, chiarisce, che, se il Comune delibera aliquote di addizionale Irpef per fasce di reddito (facoltà contemplata a seguito delle novità introdotte dalla manovra di ferrragosto) queste dovranno essere applicate con modalità progressiva. Il principio è che l’aliquota d’imposta debba rispettare un criterio di crescita all’aumentare dell’imponibile.

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