La misura dell’indennità da liquidare agli agenti

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Per i mandati di agenzia a tempo indeterminato è previsto, a fine mandato, la corresponsione dell’indennità suppletiva di clientela. Tale indennità  è dovuta se il contratto si scioglie per recesso della committente.

Da chi viene erogata:

  • Deve essere corrisposta direttamente dalla ditta mandante

  • N.B: non scatta il diritto all’indennità  se è  l’agente a  recedere dal mandato

MISURA DELL’INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA, liquidata sulla base delle provvigioni indicate:

  • Settore INDUSTRIA:

  1. FINO AL 1988 <36.000.000 – Fino a tre anni 3% dal quarto al sesto anno  – 3,5% – oltre il sesto anno – 3,5%

  2. FINO AL 1988 >36.000.000 Fino a tre anni 3% dal quarto al sesto anno  – 3,0%

  3. DAL 1989 < 72.000.000 Fino a tre anni 3% dal quarto al sesto anno  – 3,0% – oltre il sesto anno – 4,0%

  4. DAL 1989 > 72.000.000 Fino a tre anni 3% dal quarto al sesto anno  – 3,5% – oltre il sesto anno – 3%

N.B: PROVVIGIONI ESPRESSE in lire poichè valuta in vigore ai tempi dell’introduzione della misura


  • Settore COMMERCIO:

  1. Fino al 1988 Fino a tre anni 3% dal quarto al sesto anno  – 3,5% – oltre il sesto anno 3,5%

  2. Dal 1989 Fino a tre anni 3% dal quarto al sesto anno  – 3,5% – oltre il sesto anno 4%

  • Per l’industria l’indennità è calcolata sull’ammontare TOTALE delle provvigioni liquidate

Foglio di calcolo liquidazione AGENTI – PRELEVA GOOGLE DOCS

 

Aggiornamento del 01-12-2017: La Cassazione ha ritenuto corretto riconoscere all’agente, a titolo di tale indennità, solo il 50% della media annuale delle provvigioni percepite in ragione del tendenziale decremento delle provvigioni liquidate nel corso degli ultimi tre anni. L’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia è esclusa ai fini IVA – ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972, vista la natura risarcitoria dell’indennizzo – e rappresenta per il preponente un costo deducibile per competenza e per l’agente un reddito imponibile per cassa, fatta eccezione per gli agenti costituti sotto la forma di società di capitali.

 

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