Ulteriori approfondimenti dichiarazione blacklist


AGGIORNAMENTO DEL 12/11/2014:

  • La comunicazione annuale delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, sarà dovuta esclusivamente nel caso in cui l’ammontare complessivo annuale delle operazioni poste in essere sia superiore a 10.000 euro.

  • L’esonero viene di conseguenza elevato dai 500 a 10.000 euro, prevedendo una comunicazione annuale.

  • E’ controversa la tesi secondo la quale gli euro 10.000 siano da intendersi “per singolo committente – fornitore” piuttosto che controvalore complessivo delle operazioni.

  • La norma in esame si applicherà alle operazioni “compiute nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore” del provvedimento, dunque a partire dal 2014. 

  • Si ritiene di porre attenzione comunicazione annuale riepilogativa solo le transazioni realizzate  e non oggetto di comunicazione nel 2014 all’interno delle dichiarazioni trimestrali.

N.B: Presumibilmente l’adempimento coinciderà con quello di presentazione dello spesometro (aprile di ciascun anno).



Stiamo ricevendo numerose richieste di chiarimento  dai nostri lettori in questi giorni
:

  • N.B: Il dubbio riguarda la necessità di inserire le fatture per servizi ricevuti dai seguenti operatori nella comunicazione BLACKLIST:

  • SKYPE

  • EBAY

  • PAYPAL

A tale scopo riteniamo sia utile leggere con attenzione l’estratto sotto indicato, riferito alla circoalre 53/2010 dell’Agenzia delle Entrate:

  • Affinché ricorra l’obbligo di comunicazione, la controparte con la quale il soggetto passivo IVA intrattiene rapporti economici deve essere un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi blacklist”.

  • “Per quanto riguarda l’individuazione di tali Paesi, l’articolo 1 del decreto legge fa espresso rinvio al D.M. 4 maggio 1999 – recante la lista dei Paesi aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche di all’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito, Tuir) – e al D.M. 21 novembre 2001 – recante la lista degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del Tuir in materia di imprese estere controllate e collegate.

  • “Al riguardo, si precisa che, in virtù del rinvio effettuato ad entrambi i decreti, le liste in essi contenute devono essere applicate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico”

  • Dal dettato della norma si evince che, avendo sede, le società sopra elencate, in Lussemburgo, paese ricompreso nella lista in questione, (decreto – 21/11/2001) la comunicazione debba essere operata.

  • Riteniamo oltretutto infondata la ricostruzione per la quale Il Lussemburgo sia ricompreso esclusivamente con riferimento alle societa’ holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929 come da lettura puntuale della norma.

A nostro avviso è  piu’ coerente la ricostruzione per la quale la necessità di compilare le suddette liste era sorta per per scopi diversi agli attuali.  Ad oggi la norma richiama le due liste tout court, senza operare alcun distinguo, assoggettando di fatto tutte le operazioni in epigrafe al suddetto obbligo.

N.B: La tesi formulata è frutto dell’idea dello scrivente che non si assume nessuna responsabilità in merito all’utilizzo della medesima.