Tra le numerose novità riguardanti l’introduzione del nuovo T.U.I.R è sicuramente da menzionare e approfondire la facoltà, accordata alle Società di capitali, indicate nell’articolo 72 comma 1 lettera a del nuovo TUIR appunto, di optare per il regime di trasparenza fiscale tipico delle società di persone. Il nuovo istituto della trasparenza fiscale delle società di capitali è contenuto rispettivamente negli articoli:
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115: Trasparenza fiscale delle società partecipate esclusivamente da altre società di capitali (art. 72 comma 1 lettera a)
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116: Trasparenza fiscale delle società a responsabilità a ristretta base proprietaria
La trasparenza fiscale nelle società di capitali partecipate da altre società di capitali (Art.115): |
La tassazione per trasparenza dei redditi delle società di capitali prevista dal nuovo art 115 del TUIR consente di imputare il reddito imponibile della società di capitali in capo a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla effettiva distribuzione degli stessi.
Per poter aderire al regime devono ricorrere tali requisiti:
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La partecipata e le partecipanti sono società di capitali o società cooperative residenti (art. 72 comma 1 lettera a)
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Ciascun socio possiede una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea generale di cui all’articolo 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10%
Il regime non è applicabile se la società partecipata:
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Ha aderito al consolidato fiscale nazionale o mondiale (art 118 e 132 del nuovo TUIR)
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Ha emesso strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni (art. 2346, ultimo comma, codice civile).
Come si ridistribuisce il reddito tra i soci :
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Il reddito viene tassato in capo alle società partecipanti e non in capo alla società partecipata (che lo ha prodotto).
L’imputazione del reddito o della perdita di esercizio avviene nei periodi d’imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della partecipata, quindi per competenza e non per cassa.
Le eventuali perdite della partecipata relative ad esercizi precedenti all’opzione possono essere compensate con le quote di reddito del periodo “di trasparenza”, secondo le ordinarie regole di riporto delle perdite previste dal TUIR.
Inoltre, le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi della società partecipata, i crediti d’imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci in base alla percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno.
Durata dell’opzione:
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L’opzione secondo quanto disposto al comma 4 dell’articolo 116, è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria entro la chiusura del primo di questi esercizi, quindi all’inizio come alla fine dell’anno, secondo le modalità che saranno stabilite da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il venir meno delle condizioni sopra descritte determina la cessazione dell’efficacia dell’opzione, con effetto dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della società partecipata.
L’ingresso di nuovi soci nella società partecipata non determina la perdita di efficacia dell’opzione, purché i nuovi soci siano in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 dell’articolo 116.
Gli obblighi degli acconti:
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Nel primo esercizio di efficacia dell’opzione gli obblighi dell’acconto permangono anche in capo alla società partecipata. Pertanto gli acconti potranno essere versati dalla società e scomputati dalle imposte dovute dai singoli soci o versati direttamente dalle singole società.
In caso di mancato rinnovo dell’opzione, invece, la società partecipata e i suoi soci dovranno determinare l’acconto senza considerare gli effetti dell’opzione stessa.
Responsabilità solidale:
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Di particolare interesse è la disposizione contenuta nel comma 8 dell’articolo 116 che prevede una responsabilità solidale tra società partecipata e le partecipanti per le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti da ciascuna in relazione al reddito imputato per trasparenza.
Vantaggi della trasparenza fiscale:
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La possibilità di compensare le perdite,
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Evitare la duplicazione d’imposta sui dividendi percepiti dai soci.
ESEMPIO
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Tassazione per trasparenza (in capo ai soci): |
Reddito imponibile |
100.000,00 |
Ires 33% |
33.000,00 |
La successiva distribuzione del
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Ires 33% su 5% di 67.000,00 |
1.105,00 |
IRES totale |
33.000,00 |
La trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria: (Art.116): |
Altrettanto interessante sembra essere il disposto dell’articolo 116 che prevede la possibilità per le società a ristretta base proprietaria di optare per l’istituto della trasparenza fiscale.
Il regime, al pari delle condizioni sopra descritte, è applicabile se:
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I soci siano esclusivamente persone fisiche (non SpA, Srl, Sapa, ecc.);
” il numero dei soci non sia superiore a 10 per le società a responsabilità limitata e a 20 per le cooperative -
La società abbia realizzato ricavi in misura non superiore alla soglia prevista per l’applicazione degli studi di settore (5.164.68,99 Euro)
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La società non possegga né acquisti partecipazioni che generano plusvalenze esenti
In presenza dei requisirti sopra riportati le s.r.l. e le cooperative possono scegliere tra il regime di tassazione ordinario IRES ed il regime alternativo IRE per trasparenza, con tassazione in capo al singolo socio.
In ordine al limite di ricavi della società partecipata, è da ritenere che il richiamo agli studi di settore debba essere inteso unicamente per l’individuazione della soglia sopra la quale non può trovare applicazione l’istituto della trasparenza. Pertanto la mancata approvazione od applicazione degli di settore non dovrebbe costituire una causa di impedimento all’esercizio dell’opzione per la tassazione per trasparenza.
Per le società a ristretta base proprietaria non è richiesto il possesso da parte di ciascuno dei soci di una percentuale dei diritti di voto nell’assemblea generale di cui all’art. 2346 c.c. e di partecipazione agli utili non inferiore al 10%. Pertanto, l’istituto della trasparenza fiscale risulta consentito anche alle società nelle quali contemporaneamente alcuni soci abbiano partecipazioni inferiori o superiori al 10%, o il 100% del capitale sociale come nelle Srl unipersonali.
Cause di decadenza:
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L’articolo 117 indica espressamente come causa di esclusione dalla tassazione per trasparenza il possesso o l’acquisto di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’articolo 88 del nuovo TUIR (Participation exemption).
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Le altre cause di esclusione possono essere individuate nella trasformazione della società, nell’ingresso nella compagine sociale di una società di capitali, nell’incremento dei ricavi sopra la soglia degli studi di settore.
Imputazione del reddito in capo ai soci:
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Il reddito della società partecipata sarà imputato a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla sua effettiva percezione. La quota di reddito imputata al socio concorrerà alla formazione del reddito complessivo dello stesso ai fini IRE, con applicazione delle aliquote progressive proprie dell’imposta. Gli utili tassati per trasparenza non concorrono, in caso di distribuzione, a formare il reddito complessivo dei soci.
Vantaggi della trasparenza fiscale:
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La possibilità di compensare le perdite,
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evitare la duplicazione d’imposta sui dividendi percepiti dai soci.
Un esempio numerico potrà meglio farci comprendere i vantaggi. Si ipotizzi, per semplicità, il caso di una srl unipersonale con un utile di 100.000,00 Euro.
ESEMPIO
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Tassazione per trasparenza (in capo ai soci): |
Reddito imponibile |
100.000,00 |
Ire (su 100.000,00) |
36.712,00 |
La successiva distribuzione del
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Totale Imposte |
36.712,00 |