L’indennità di disoccupazione è corrisposta dall’INPS. Per beneficiarne bisogna rispettare determinati requisiti soggettivi, e presentare apposita domanda, nei tempi e modi opportuni. Il contributo erogato si differenzia in disoccupazione cosidetta “ORDINARIA“ e “RIDOTTA“.
N.B: Tale misura è ora riconosciuta con modalità a seguire specificate anche per i lavoratori con contratto a PROGETTO.
Disoccupazione ordinaria, come si calcola ed i requisiti per accedervi:
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E’ calcolata sulla base della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti alla conclusione del rapporto di lavoro e si può protrarre fino a 12 mesi
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Deve essere presentata entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro compilando il modello DS21
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I lavoratori richiedenti devono possedere almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria
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Con una anzianità contributiva di almeno 52 settimane lavorative nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro
Quanto spetta:
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Al disoccupato viene corrisposta l’indennità per un periodo di 180 giorni.
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L’indennità è pari al 40% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. L’indennità è soggetta ad un limite massimale lordo oggetto di modifica annuale. Dal 1° gennaio 2008 la percentuale passa al 60% della retribuzione per i primi sei mesi e al 50% per il settimo mese e al 40% per i mesi successivi.
La disoccupazione con “requisiti ridotti”:
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Viene erogata a quei lavoratori che, non potendo far valere 52 settimane di contributi pagati negli ultimi 2 anni, vantano comunque nell”anno precedente almeno 78 giorni lavorati.
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La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2010 all’INPS o agli Enti di Patronato con apposito modello predisposto
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Dal 2010 è possibile presentare il modello per via telematica
Quanto spetta:
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L’indennità giornaliera non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo di euro 998,50 mensili
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L’indennità è pagata dall’Inps con un unico assegno inviato a casa del lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell’anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 156 giornate.
L’indennità a favore dei lavoratori con contratto a progetto:
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L’indennità di disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori a a progetto, con determinati i limiti e caratteristiche.
Requisiti per la corresponsione:
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Alla fine del rapporto non devono sussistere nessun altro rapporto di lavoro.
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Reddito netto annuo percepito tra i 5.000 ed i 13.800 euro
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Contributi versati alla gestione separata INPS nell’anno precedente la domanda compresi fra tre e dieci mesi
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Certificazione della disoccupazione
Quanto viene erogato:
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PRIMO ANNO : Indennità “una tantum, pari al 20% del reddito dell’anno precedente a quello della richiesta
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SECONDO ANNO: ‘Indennità “una tantum, pari al 10%
N.B: La dichiarazione di sussistenza dei requisiti per accedere all’indennità devono essere certificati dal datore di lavoro tramite il modello DS22
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